LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l’Area Legale Territoriale, rappresentata e difesa dagli Avvocati URSINO ANNA MARIA, HYERACI LUCIO AGOSTINO MARIO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCARANO STEFANO giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/2 008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, del 20/2/08 depositata il 21/03/2008;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Poste Italiane s.p.a ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso n. 77/2008 depositata il 21.3.2008 che, respingendo sul punto l’appello di Poste, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di T. A., dipendente postale di area operativa, all’inquadramento nell’area *****, determinandone la decorrenza, con riforma sul punto dell’appellata sentenza, dal 26.11.1994 (anziche’ dal 14.4.1994).
La Corte ha ritenuto che dal confronto della declaratoria contrattuale dei ***** livello con le mansioni svolte dal T., quali emergevano dalle prove raccolte, risultava il diritto di costui alla promozione automatica nella superiore categoria rivendicata.
Avverso questa decisione Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione.
T.A. resiste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.
T.A. ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di ricorso, trattati unitariamente, denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento agli artt. 43 e 44 CCNL del 26.11.1994 e all’accordo integrativo del 23.5.1995 (primo motivo), nonche’ vizio di motivazione (secondo motivo).
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 2103 c.c. e all’art. 38 punto 7 CCNL del 26.11.1994.
Il ricorso e’ improcedibile.
In relazione alla denuncia di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (primo motivo) e dell’accordo integrativo (terzo motivo), non risulta osservata la prescrizione di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4 (nuovo testo). Infatti, assieme al ricorso non risultano depositati ne’ il ccnl ne’ l’accordo integrativo delle cui norme si denuncia la violazione, come si evince anche dall’elenco delle produzioni riportato al termine del ricorso.
Alla declaratoria di improcedibilita’ segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso improcedibile e condanna la societa’ ricorrente alle spese, in Euro 10,00 per esborsi e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010