Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.593 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.W., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato PALUMBO FRANCESCO che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ABATE ADRIANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.- Società per Azioni – e (già

Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni) –

Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.P.A., in persona dell’institore ex art. 2203 c.c., in virtù dei poteri conferitigli giusta procura per atto Notaio Dott. Paolo Castellini del 21/03/08, rep. n. 72952, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

TRENITALIA SPA, – Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.a., in persona dell’Institore ex art. 2203 c.c. in virtù dei poteri conferitigli giusta procura per atto Notaio Dott. Paolo Castellini del 12/03/08, rep. n. 72872, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FAVARELLI, 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine della seconda facciata del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3015/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 13/’4/07 depositata il 03/10/2007;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3015/2007 depositata il 3/10/2007, accogliendo l’appello, ha accertato che tra B. W., immessa nei ruoli dell’allora Ente FS nel gennaio 1987, e l’allora Azienda autonoma Ferrovie dello Stato si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato sin dalla stipula, nel *****, ai sensi della L. n. 1236 del 1959, della convenzione per il servizio di custodia e pulizia del Ferrotel di *****.

Ha quindi condannato Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (succeduta nel rapporto di lavoro) al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori di legge e spese del doppio grado.

Avverso questa decisione B.W. ricorre per Cassazione.

R.F.I. s.p.a. e Trenitalia s.p.a. resistono con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

R.F.I. e Trenitalia hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul capo di domanda contenente la richiesta di declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Ferrovie dello Stato sin dal 9 luglio 1979. Precisa che essa ha interesse ad una specifica declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di stipula della convenzione del 1979 perchè tale declaratoria costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento di ulteriori benefici economici, quali le ulteriori differenze retributive maturate per il periodo successivo a quello preso in considerazione dalla sentenza, l’esatta liquidazione del TFR, il trattamento pensionistico.

Il motivo è infondato.

E’ vero che il dispositivo della sentenza impugnata reca soltanto una pronuncia di condanna al pagamento di differenze retributive per il periodo controverso tra il 1979 e il 1987, e che in esso manca una pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, espressamente richiesta sia nel ricorso introduttivo che nel ricorso in appello; tuttavia la giurisprudenza della Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui la mancata statuizione nel dispositivo della sentenza su un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, quando la relativa decisione, con il conseguente giudicato, non possa desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (Cass. n. 16579/2002, n. 17249/2003, n. 5337/2007, n. 17249/2007).

Nella specie, non solo la motivazione della sentenza, al termine dell’argomentare sul punto, conclude che “Può quindi affermarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro anche per il periodo antecedente all’immissione nel ruolo”, ma la pronuncia di condanna contenuta nel dispositivo reca in sè l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, perchè esso costituisce la premessa necessaria e ineliminabile della statuizione resa nel dispositivo.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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