LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
V.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio degli avvocati PALUMBO FRANCESCO e ADRIANO ABATE, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA – Societa’ per Azioni, (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’ di Trasporti e Servizi per Azioni), Societa’
con socio unico, soggetta all’attivita’ di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.P.A., in persona dell’institore e legale rappresentante pro tempore avv. R.A. in virtu’ dei poteri conferitigli giusta procura per atto notaio Paolo Castellina di Roma, in data 31.3.2008, n. rep. 72952, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
TRENITALIA SPA (cessionaria del ramo d’azienda Ferrovie dello Stato Societa’ di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona dell’institore e legale rappresentante pro tempore avv. A.
G. in virtu’ dei poteri conferitigli giusta procura per atto notaio Paolo Castellini di Roma, in data 11.7.2000, n. rep. 59992, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVALLI 22, presso lo studio dell’avv. MORRICO Enzo, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine della memoria difensiva;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3014/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 13/4/07 depositata il 03/10/2007;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3014/2007 depositata il 3/10/2007, accogliendo l’appello, ha accertato che tra V. S., immessa nei ruoli dell’allora Ente FS nel gennaio 1987, e l’allora Azienda autonoma Ferrovie dello Stato si e’ instaurato un rapporto di lavoro subordinato sin dalla stipula, nel luglio 1981, ai sensi della L. n. 1236 del 1959, della convenzione per il servizio di custodia e pulizia del Ferrotel di *****.
Ha quindi condannato Rete Ferroviaria italiana s.p.a. (succeduta nel rapporto di lavoro) al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori di legge e spese del doppio grado.
Avverso questa decisione V.S. ricorre per Cassazione.
R.F.I. s.p.a. e Trenitalia s.p.a. resistono con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.
R.F.I, e Trenitalia hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi sul capo di domanda contenente la richiesta di declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le Ferrovie dello Stato sin dal 1 dicembre 1981. Precisa che essa ha interesse ad una specifica declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sin dalla data di stipula della convenzione del 1981 perche’ tale declaratoria costituisce il presupposto necessario per il riconoscimento di ulteriori benefici economici, quali le ulteriori differenze retributive maturate per il periodo successivo a quello preso in considerazione dalla sentenza, l’esatta liquidazione del TFR, il trattamento pensionistico.
Il motivo e’ infondato.
E’ vero che il dispositivo della sentenza impugnata reca soltanto una pronuncia di condanna al pagamento di differenze retributive per il periodo controverso tra il 1981 e il 1987, e che in esso manca una pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, espressamente richiesta sia nel ricorso introduttivo che nel ricorso in appello; tuttavia la giurisprudenza della Corte ha piu’ volte enunciato il principio secondo cui la mancata statuizione nel dispositivo della sentenza su un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, quando la relativa decisione, con il conseguente giudicato, non possa desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (Cass. n. 16579/2002, n. 17249/2003, n. 5337/2007, n. 17249/2007).
Nella specie, non solo la motivazione della sentenza, al termine dell’argomentare sul punto, conclude che “Puo’ quindi affermarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro anche per il periodo antecedente all’immissione nel ruolo”, ma la pronuncia di condanna contenuta nel dispositivo reca in se’ l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, perche’ esso costituisce la premessa necessaria e ineliminabile della statuizione resa nel dispositivo.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 (millecinquecento/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010