LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE in persona del procuratore speciale e Commissario, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
V.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 195/2 008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del 19/2/08 depositata il 20/02/2008;
è presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 195/2008 depositata il 20.2.2008, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l’IPOST – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennità di buonuscita erogata a V. B., da computarsi alla data del 28.2.1998 in base al trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro, e al pagamento delle conseguenti differenze, determinate in Euro 1018,18, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio.
La Corte ha ritenuto di condividere, perchè conforme al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia e rispondente a criteri di equità, il principio secondo cui l’indennità di buonuscita del dipendente postale va liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento.
Avverso questa decisione l’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione con due motivi.
V.B. non si è costituito.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione dei ricorsi in Camera di consiglio.
IPOST ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6 e D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in società per azioni (*****), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ha quindi formulato il coerente quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la Corte se l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti postali cessati dal servizio successivamente alla data di trasformazione dell’Ente Poste in Poste Italiane s.p.a. (*****) deve essere calcolata, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, inserendo nella base di calcolo di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38 l’ultimo stipendio goduto dal lavoratore alla predetta data di trasformazione, senza prendere in considerazione eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi a tale data.”.
Il motivo è manifestamente fondato alla stregua delle recenti sentenze di questa Corte n. 28281/2008 e n. 17987/2009, nelle quali, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, è stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita è quella del *****, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non più detta indennità ma il tfr.
Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente lamenta la condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, pronunciata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3 convertito in L. 28 maggio 1997, n. 140.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va quindi cassata; e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avente ad oggetto il ricalcolo dell’indennità di buonuscita.
L’onere delle spese dei giudizi di merito e di legittimità, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di ricalcalo dell’indennità di buonuscita. Condanna V.B. al pagamento delle spese dei due giudizi di merito e di quello di legittimità, che liquida, per il primo, in complessivi Euro 1290,00 di cui Euro 585,00 per diritti e Euro 700,00 per onorario; per il secondo in complessivi Euro 1455,00 di cui Euro 550,00 per diritti e Euro 900,00 per onorario; per il giudizio di cassazione in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario;
oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei predetti tre giudizi.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010