LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del procuratore speciale e Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4324/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 31/5/07 depositata il 23/11/2007;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4324/2007 depositata il 23.11.2007, respingendo l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente postale odierno ricorrente per ottenere la condanna dell’IPOST – Gestione Commissariale – al ricalcolo dell’indennita’ di buonuscita maturata alla data del ***** mediante il computo del trattamento retributivo in godimento alla (successiva) data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Corte, richiamando le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2006, ha ritenuto che l’indennita’ di buonuscita del dipendente postale maturata al ***** va liquidata sulla base del trattamento economico in godimento a tale data.
Avverso questa decisione la parte soccombente ricorre per Cassazione con un motivo.
L’IPOST – Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio. L’IPOST ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente sostiene che in base al combinato disposto della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6 e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3 l’indennita’ di buonuscita del dipendente postale, calcolata alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in societa’ per azioni (*****), deve avere come base di computo il trattamento retributivo percepito al momento della (successiva) cessazione del rapporto di lavoro.
Il motivo e’ manifestamente infondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/2008, nella quale, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 366/2006, il cui contenuto e’ stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444/2007, e’ stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita e’ quella del *****, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non piu’ detta indennita’ ma il tfr. Alle medesime conclusioni e’ pervenuta la ancor piu’ recente sentenza n 17987/2009 di questa Corte.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in esborsi e in Euro 1900,00 (millenovecento/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 9 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010