Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.611 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO in persona del Prefetto pro tempore e QUESTURA di MILANO in persona del Questore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A.G.;

– intimati –

avverso il decreto n. cron. 2585/05 del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il 05/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/03/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SALME’ Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 5 novembre 2005 il giudice di pace di Milano, accogliendo l’opposizione proposta da L.A.G., cittadino *****, ha annullato il provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano notificato il 16 settembre 2005, in quanto l’opponente e’ entrato in ***** il ***** munito di regolare passaporto e rientrando l’***** nell’elenco dei paesi terzi previsto dall’art. 1, comma 2 del Reg. CE 15 marzo 2001, n. 539 del 2001 i cui cittadini sono esentati dall’obbligo di richiedere il visto d’ingresso per soggiorni non superiori a tre mesi, periodo non scaduto alla data di notifica del decreto di espulsione.

Avverso il decreto del giudice di pace la Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo, e la Questura di Milano hanno proposto ricorso per Cassazione. L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le amministrazioni ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 2 e art. 13, comma 2, lett. b) del lamentano che il giudice di pace abbia confuso la disciplina del visto d’ingresso, contenuta nel D.Lgs. n. 298, art. 4 con quella del permesso di soggiorno contenuta nelle norme violate.

Il ricorso tocca un punto controverso della disciplina dell’immigrazione ed e’ pertanto opportuno che sia rimesso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

LA CORTE Rimette il ricorso all’udienza pubblica.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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