Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.612 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso il decreto n. 52916/04 R.G. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 31/10/05, depositato il 13/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. SALME’ Giuseppe;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c. per il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma con decreto del 13 febbraio 2006 ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 7.200,00 (oltre a Euro 750,00 per spese processuali) a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo penale per ricettazione al quale e’ stato sottoposto P.M., iniziato nel 1990 e definito nel marzo 2004 con sentenza di assoluzione, ritenendo ragionevole una durata di tre anni per il primo grado e di due per il giudizio d’appello, ed eccedente la ragionevolezza quella di ulteriori 9 anni, liquidando equitativamente in Euro 800,00 l’anno l’indennizzo per danni non patrimoniali.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per Cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ infondato. Il Ministero lamenta che la corte territoriale:

1) abbia liquidato l’indennizzo in mancanza di prova di un danno effettivo;

2) abbia liquidato il risarcimento per danni patrimoniali.

E’orientamento costante di questa corte che il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale, ancorche’ non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali: sicche’, pur dovendo escludersi la configurabilita’ di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entita’ della violazione relativa alla durata ragionevole del processo deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

Il relativo apprezzamento, di spettanza del giudice del merito, non e’ censurabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato.

Nella specie il giudice del merito non ha accertato alcuna circostanza che escluda il pregiudizio lamentato.

Il motivo relativo al risarcimento del danno patrimoniale e’ inammissibile perche’ inconferente rispetto al contenuto della decisione impugnata.

Nulla sulle spese non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2009.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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