Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.615 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G.J.M., con domicilio eletto in Roma, via Monte Santo n. 2, presso l’Avv. FULVIO ROMEO che lo rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente-

contro

PREFETTURA DI ROMA e QUESTURA DI ROMA;

– intimate –

per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace di Roma n. 777 depositata in data 29 ottobre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.G.J.M. ricorre per Cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale e’ stata respinta la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Zanichelli Vittorio, con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata la sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente, posto che, come ha comunicato il difensore con la nota in data 10 settembre 2009, il medesimo ha ottenuto, nelle more del procedimento, il permesso di soggiorno con conseguente definitiva perdita di efficacia dell’impugnato provvedimento di espulsione.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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