LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR, presso la corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato FIGINI DANIELA, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento R.G. n. 20177/08 del GIUDICE DI PACE di MILANO, del 13/5/08, depositato il 15/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere relatore e’ del seguente tenore: “Il giudice di pace di Milano, con decreto del 15 maggio 2008, ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino extracomunitario B.M. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di quel capoluogo lombardo in data 2 aprile 2008. Per la cassazione di detto decreto ricorre B.M., sulla base di un unico articolato motivo.
Resiste, con controricorso, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano.
OSSERVA:
Con l’unico motivo il ricorrente ripropone l’impianto di doglianze del gravame introduttivo e contesta le argomentazioni rese in proposito dal giudice a quo secondo cui la detenzione non integra la forza maggiore indicata dall’art. 13, comma 2, lett. b) quale causa di giustificazione del mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
Il motivo appare inammissibile, dacche’ non risulta formulato il quesito di diritto previsto a pena di inammissibilita’a dall’art. 366 bis c.p.c..
Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare il ricorso in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 c.p.c.”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010