Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.618 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Palmi, con ordinanza n. 20/08 del 30/6/08, depositata l’8/7/08, nel procedimento pendente tra:

FALLIMENTO F.F.;

FALLIMENTO DIGIVERDE SRL;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal Consigliere relatore è del seguente tenore: “Con sentenza 15 maggio 2008 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere l’istanza di fallimento presentata contro la Digiverde s.r.l., con sede legale in quel comune, *****, indicando come competente il Tribunale di Palmi.

Ricevuti gli atti, quest’ultimo ufficio giudiziario ha sollevato conflitto negativo di competenza. Non interloquiscono le difese private.

Osserva:

L’istanza appare fondata.

Ai sensi della L. Fall., art. 9, la competenza territoriale a provvedere in ordine all’istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l’impresa debitrice (e in particolare la società) ha la sua sede effettiva, che si presume, fino a prova contraria, coincidente con la sede legale.

Dagli accertamenti compiuti, non sono emersi elementi idonei ad affermare con certezza che il centro direttivo e amministrativo dell’impresa, si trovasse in *****, risultato solo il luogo di residenza del legale rappresentante della società fallita.

Tale circostanza, come bene rileva il giudice remittente, non può ovviamente valere, da sola, a superare la presunzione legale di coincidenza della sede legale con la sede effettiva dell’impresa.

Pertanto, erroneamente il Tribunale di Barcellona Pozzo ha ritenuto competente il Tribunale di Palmi.

Sussistono i presupposti di legge per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento della richiesta di regolamento d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e cassa la sentenza di incompetenza in data 15.5.2008 dello stesso Tribunale.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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