Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.619 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato CRISCI Simonetta, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO p.t. della PROVINCIA DI ROMA, QUESTORE pro tempore DI ROMA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 2943/07 del GIUDICE DI PACE di ROMA, del 16/6/07 depositata il 21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal Consigliere relatore è del seguente tenore: ” R.G. chiede, per tre motivi, la cassazione del decreto reso pubblico in data 21 giugno 2007 con cui il giudice di pace di Roma ne ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento di espulsione emesso il 26 ottobre 2006 dal locale Prefetto e il conseguente provvedimento questorile.

Resiste con controricorso le amministrazioni intimate.

Osserva:

Preliminarmente, che non risulta formulato il quesito di diritto previsto a pena di inammissibilitàa dall’art. 366 bis c.p.c..

Sussistono, pertanto, i presupposti per trattare il ricorso in Camera di consiglio, ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.”.

2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al a rimborsare all’Amministrazione le spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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