Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.620 del 15/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22382/2008 proposto da:

BOSCHERINI MARCO PROCURATORE DI A.H.;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PISTOIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 20217/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio 10/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., dal Consigliere relatore è del seguente tenore: “L’avv. Marco Boscherini chiede la liquidazione di spese e onorari in per il Ministero e l’assistenza prestati nel giudizio di cassazione a favore di A. H., ammesso al gratuito patrocinio.

Osserva:

L’istanza sembra manifestamente inammissibile.

Questa Corte ha affermato il principio “Nel processo di opposizione ad espulsione ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, la liquidazione degli onorari maturati nel giudizio di cassazione in favore del difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio compete non già alla Corte di Cassazione, bensì al giudice di rinvio ovvero al giudice la cui pronunzia è divenuta irrevocabile (cui pertanto l’interessato ha l’onere di presentare istanza) e avverso la decisione di detto giudice è ammessa opposizione nelle forme previste dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 170 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia”). Tanto si impone in base alla interpretazione ragionevole e costituzionalmente corretta del cit. D.Lgs. n. 113, artt. 82 e 83, i quali, rispettivamente non prevedendo (il primo, relativo agli onorari del difensore) e prevedendo espressamente (il secondo, relativo ai compensi dell’ausiliario o del consulente tecnico di parte, in realtà non ipotizzabili per il giudizio di cassazione) detta attribuzione, mostrano di essere frutto di un mero errore di collocazione della relativa disposizione, in precedenza unitariamente prevista dall’abrogato (D.Lgs. n. 113, ex art. 299 cit.) della L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 15 quattuordecies (inserito dalla L. 29 marzo 2001, n. 134, art. 13) e tenuto conto che i medesimi artt. 82 e 83 fanno parte di un testo unico avente valore ricognitivo delle norme precedentemente in vigore” (Cass. nn. 23009/2004, 3757/2006).

Sussistono, dunque, i presupposti per la trattazione dell’istanza in Camera di consiglio, a sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

2. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2010

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