LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20632/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA Roberto, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta mandato a margine del controricorso;
– F.A., elettivamente domiciliata ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGLIARELLO ANGELO, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
G.G., M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 476/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/07/2005 R.G.N. 548/04 + altre;
udita la relazione delLa causa svolta nella Pubblica udienza del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto per F.
A., estinto per gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenze pronunziate dal Tribunale di Milano, veniva dichiarata la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione dei dipendenti della Poste Italiane s.p.a. precisati a margine di ogni pronunzia, con declaratoria dell’instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con condanna del datore alla reintegrazione ed al pagamento delle retribuzioni arretrate:
– sentenza 1090/03: P.S.;
– sentenza 1086/03: F.A.;
– sentenza 1097/03; G.G.;
– sentenza 1141/03: M.M..
per F., la cui posizione qui rileva, la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato veniva fissata alla data del 6.6.00.
Avverso dette pronunzie proponeva appello Poste italiane. Resistevano i dipendenti appellati.
Riunite le cause, la Corte d’appello di Milano con sentenza 28.4- 1.7.05 accoglieva parzialmente l’impugnazione principale e condannava il datore a riammettere in servizio gli attori, anzichè a reintegrarli.
Rilevava la Corte di merito che i contratti erano stati stipulati in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.07 e che le assunzioni, motivate da esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale, erano da ritenere ammesse fino alla data del 30.4.98, di modo che per le assunzioni successivamente disposte il termine era illegittimamente apposto.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondevano con controricorso solamente gli intimati F. e P. con due atti e due diverse difese.
Ha depositato memoria la ricorrente Poste Italiane s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poste Italiane s.p.a. ha depositato una dichiarazione, debitamente sottoscritta dal procuratore della società ricorrente e dal suo difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 1, con la quale la società ha rinunciato al ricorso nei confronti di G. G. per intervenuta transazione in sede sindacale, di modo che il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Non essendosi la dipendente difeso nel giudizio di legittimità, nulla deve disporsi in punto di spese.
Agli atti sono stati depositati anche due verbali di conciliazione della controversia in sede sindacale.
Da detti verbali risulta che M. (verb. 30.3.06) e P. (verb. 13.2.09) hanno raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione, a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del tenore dell’atto di conciliazione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra Poste italiane e P. le spese del giudizio di cassazione. Nulla deve, invece, deve statuirsi al riguardo per la posizione M., non avendo lo stesso svolto attività difensiva.
Passando alla residua posizione, deve rilevarsi che la F. fu assunta con per il periodo 6.6-30.9.00 ai sensi dell’art. 8 del ccnl 26.11,94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.
La soc. Poste deduce innanzitutto (primo motivo) violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 e della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, atteso che la contrattazione collettiva ha piena facoltà di legittimare l’apposizione del termine per qualunque condizione di fatto, anche di durata temporale indeterminata.
Deduce, inoltre carenza di motivazione e violazione dello stesso art. 23, ove interpretato nel senso di consentire la delimitazione temporale al 30.4.98 della delega alla contrattazione collettiva (secondo motivo); violazione degli artt. 1206, 1219, 2099 e 2697 c.c., nonchè della L. n. 230 del 1962, art. 1, sottolineandosi in subordine che, decorrendo la mora accipiendi dall’offerta della prestazione e non potendo considerarsi tale la notifica della richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., sarebbe mancata la prova della messa a disposizione della prestazione (quarto e quinto motivo). Non assume, invece, rilievo il terzo motivo, attinente a posizione coperta dalla rinunzia.
Ai fini dell’esame dei primi due motivi, da trattare in unico contesto, e necessario il richiamo della giurisprudenza, di questa Corte in punto di rapporti tra la L. n. 56 del 1987, art. 23 e la contrattazione collettiva regolatrice del rapporto di lavoro dei dipendenti postali.
La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 26.7.04 n. 14011, 7.3.05 n. 4862), specificamente riferita ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, ritiene che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 56, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.
Questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378), ha confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti stipulati in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che ha consentito l’apposizione del termine, oltre che alle fattispecie già previste dall’art. 8 del ccnl 26.11.94, anche nella evenienza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc. …. Si è ritenuto, infatti, che l’art. 23 della 1. 28.2.87 n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.U. 2.3.06 n. 4588).
Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25,9.97, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.
A tale impostazione si è attenuta anche la Corte di merito la quale, preso atto che il contratto stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e F. era motivato con riferimento alla fattispecie introdotta dall’accordo collettivo 25.9.97 (per esigenze eccezionali ecc.) ne ha correttamente escluso la legittimità, essendo esso riferito a periodo successivo al 30.4.98.
Consegue l’infondatezza dei primi due motivi.
Quanto alle censure mosse con i motivi quarto e quinto, deve osservarsi che con riguardo ai profili economici conseguenti all’illegittimità del termine la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, per la quale il pagamento delle retribuzioni può decorrere solo dal momento di messa in mora della società mediante offerta della prestazione, che di fatto è stata indicata nella data di esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Tale pronunzia è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Cass. S.U. 8.10.02 n. 14381 nonchè, da ultimo, Cass. 13.4.07 n. 8903) che, con riferimento all’ipotesi della trasformazione in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di più contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione dei termini, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. n. 230 del 1962, ha affermato che il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla – in linea generale in misura corrispondente a quella della retribuzione – qualora provveda a costituire in mora lo stesso datore di lavoro ai sensi dell’art. 1217 c.c..
La contestazione ulteriore mossa al riguardo dalla società ricorrente è che la lettera con cui veniva promosso il tentativo di conciliazione non conteneva l’offerta della prestazione, nè una esplicita messa in mora, ed anzi era indirizzata a soggetto diverso da essa ricorrente. Tale affermazione è da ritenere proposta in modo inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto non è accompagnata da adeguata descrizione del contestato atto di costituzione in mora che, nonostante venga descritto come inviato ad altro soggetto, parte ricorrente – nel dichiarare mancante l’offerta di prestazione – dimostra di ben conoscere.
In conclusione, essendosi la sentenza impugnata attenuta ai principi di diritto enunziati da questa Corte ed essendosi rivelata inammissibile la contestazione in punto di reale efficienza dell’atto di costituzione in mora, debbono essere rigettati anche i motivi quarto e quinto.
In conclusione il ricorso proposto da Poste Italiane contro la F. è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio a proposito della residua posizione ora discussa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per G., nulla statuendo in proposito per le spese; dichiara inammissibile il ricorso proposto contro P. e M. con compensazione delle spese quanto al primo, nulla statuendo per il secondo. Rigetta il ricorso proposto nei confronti di F. e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 19,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010