Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.631 del 18/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LAI AUTOMOBILI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VASSENA ENRICO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, COSSU BENEDETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 368/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/05/2005 R.G.N. 135/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 09/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato SACERDOTI CLAUDIO per delega SALAFIA ANTONIO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 15.1.1998, la srl Lai Automobili, concessionaria per la vendita di autovetture Alfa Romeo, esponeva che con verbali ispettivi in data ***** l’INPS aveva rettificato l’inquadramento contributivo dei dipendenti dell’officina meccanica, trasferendolo dal settore industria al settore commercio. Cio’ aveva comportato il disconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alla Cassa integrazione guadagni, nonche’ ad agevolazioni relative a due contratti di formazione e lavoro. L’INPS aveva poi contestato la posizione di singoli dipendenti, erroneamente qualificati come collaboratori esterni. L’attrice sottolineava l’autonomia dell’officina meccanica e, in ogni caso, la irretroattivita’ dell’inquadramento accertato dall’Istituto.

Con separato ricorso, la Lai Automobili proponeva opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa per le sanzioni.

2. Si costituiva l’INPS ed insisteva nella pretesa contributiva, evidenziando che l’officina meccanica non aveva alcuna autonomia ed era accessoria rispetto all’attivita’ commerciale, della quale rappresentava, quanto a ricavi, una percentuale variabile tra l’1,50% ed il 4%; inoltre essa era prevalentemente destinata all’assistenza gratuita ed a pagamento per i clienti in relazione alle autovetture acquistate. Il Tribunale adito rigettava l’opposizione per quanto attiene all’inquadramento contributivo dell’officina; accoglieva l’opposizione ad ordinanza – ingiunzione; riteneva regolari i contratti di formazione e lavoro e parimenti legittimi i rapporti di collaborazione coordinata.

3. Proponeva appello la Lai srl deducendo l’infondatezza del diverso inquadramento operato dall’Inps e, in subordine, della retroattivita’ conferita al medesimo. La Corte di Appello di Cagliari respingeva l’appello proposto dalla Lai. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– l’officina non ha alcuna autonomia rispetto all’attivita’ commerciale, della quale risulta complementare e strumentale, quindi non suscettibile di gestione separata;

– e’ corretto il criterio della prevalenza dell’attivita’ economica, adottato dall’INPS;

– i ricavi dell’officina sono inferiori alle retribuzioni del personale addetto;

– non sussiste alcuna contabilita’ separata ne’ autonomia dell’organizzazione;

– e’ irrilevante nella specie la L. n. 88 del 1989, art. 43, comma 3 perche’ si verte in tema di sgravi, onde torna applicabile la normativa generale;

– dovendosi fare riferimento alla natura intrinseca dell’attivita’, vale l’inquadramento in relazione all’art. 2195 c.c..

4. Ha proposto ricorso per Cassazione la Lai Automobili srl deducendo unico, articolato motivo. L’INPS ha prodotto delega ed ha partecipato alla discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 8: la Corte di Appello non ha tenuto conto che le variazioni di inquadramento operate dall’Inps agli effetti contributivi non sono retroattive, salvo il caso di dichiarazioni inesatte fornite dall’impresa. Ma tanto non si ravvisa nella specie, onde il nuovo inquadramento poteva avere effetto dal periodo di paga successivo alla notifica e non retroattivamente.

6. Il ricorso e’ infondato. Parte ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte relativa alla materia generale dell’inquadramento ai fini contributivi. Al riguardo, Cass. SU 12.8.2005 n. 16875 ha ritenuto, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, che in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall’INPS di ufficio o su richiesta dell’azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, ha valenza generale, ed e’ quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge – o anche prima, nel caso in cui la modifica, cosi’ come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data – indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioe’ dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dalla L. n. 88 del 1989, art. 49, primi due commi ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente, in base ad una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della norma, volta ad uniformare il trattamento di imprese di identica natura ed attivita’ ma disomogenee nella classificazione.

7. La pronuncia delle SU e’ stata seguita da copiosa giurisprudenza conforme, tra cui si citano Cass. n. 16149.2007 e 9554.2006.

8. Vi e peraltro da tenere presente che nella controversia de qua non si verte in tema di contributi, ma di disconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi, onde torna applicabile il diverso principio esattamente richiamato dalla Corte di Appello e desumibile da Cass. 4668.2004, per cui ai fini della concessione degli sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l’individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici deve essere operata alla stregua della legislazione d’incentivazione (L. 25 ottobre 1968, n. 1089), che si pone in rapporto di specialita’ rispetto alle successive norme relative all’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49), restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell’attivita’, la definizione dell’art. 2195 c.c., n. 1, in base al quale e’ industriale l’attivita’ produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purche’ finalizzata alla costituzione di una nuova utilita’. Tale giurisprudenza e’ seguita da altre conformi, tra le quali Cass. 19.5.2006 n. 11874: “ai fini della concessione del beneficio degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali e artigiane, previsti dal D.L. 30 agosto 1968, n. 918, art. 18 convertito nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, poi regolati dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 59 e successive modificazioni, in caso di attivita’ economiche promiscue occorre aver riguardo all’attivita’ prevalente esercitata dall’imprenditore'.

Nella specie, si trattava di attivita’ di piccola ristorazione (bar ristorante con annessa produzione di pizze da asporto) e la Corte ha affermato che “non si puo’ sostenere che l’attivita’ di vendita del prodotto finito sia meramente accessoria rispetto a quella di utilizzazione e trasformazione dei prodotti alimentari, poiche’ la cessione diretta del prodotto finale a cliente consumatore nel locale aziendale costituisce l’attivita’ principale dell’imprenditore, mentre l’elaborazione delle materie prime impiegate nella preparazione dei pasti costituisce attivita’ accessoria e propedeutica alla prima, conseguendone il carattere commerciale dell’attivita’ di ristorazione'. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva implicitamente escluso la natura industriale dell’attivita’ di ristorazione e negato il diritto agli sgravi contributivi sulla base del rilievo che il ricorrente non aveva dato prova dell’eventuale prevalenza dell’attivita’ di produzione di pizze da asporto rispetto a quella di ristorazione). In senso conforme vedi ancora Cass. 18.9.2007 n. 19337.

9. Diversamente, quindi, da quanto sostenuto dalla Lai Automobili, non viene in considerazione il carattere ricognitivo e/o provvedimentale dell’inquadramento (non retroattivo) ma al contrario la natura oggettiva dell’attivita’ esercitata, quale presupposto per sgravi ed agevolazioni. Di qui la reiezione del ricorso per Cassazione.

10. Le spese del grado possono essere compensate, attesa l’opinabilita’ oggettiva della controversia al momento della proposizione del ricorso per Cassazione e la complessita’ della materia del contendere, anche in relazione al “distinguo' tra inquadramento a fini contributivi ed inquadramento a fini di sgravi ed agevolazioni.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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