Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.632 del 18/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I.;

– intimato –

avverso la sentenza n, 1266/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/07/2005 R.G.N. 623/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 30.6 – 20.7.2005, confermo’ la sentenza di prime cure che aveva accolto la domanda di accertamento della nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro concluso il 24.2.1999 tra la Poste Italiane spa e l’odierno intimato M.I. e dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su due motivi e illustrato con memoria. L’intimato M.I. non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’intimato e’ stato assunto in forza di contratto a tempo determinato, successivo al 30.4.1998, stipulato a norma dell’art. 8 CCNL 26 novembre 1994 e, in particolare, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane.

2. La Corte territoriale, premesso che il ricordato accordo sindacale del 25 settembre 1997 era disciplinato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ha ritenuto l’illegittimita’ del termine apposto al suddetto contratto per due ragioni:

– secondo la prima, anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi a norma della L. n. 56 del 1987, art. 23, doveva ritenersi necessario che l’apposizione del termine fosse giustificata da un’esigenza specifica oggettiva, concretamente riferibile alla singola assunzione e che tale esigenza fosse allegata e provata: il che, nella specie, non si era verificato;

– secondo la seconda ha attribuito rilievo decisivo anche al fatto che le parti avevano stipulato accordi attuativi che avevano fissato un limite temporale alla possibilita’ di procedere con assunzioni a termine, limite fissato al 30 aprile 1998: con la conseguenza che il contratto in parola risultava stipulato dopo lo scadere del periodo “autorizzato”.

La suddetta impostazione e’ stata ampiamente censurata dalla Societa’ ricorrente (primo motivo), la quale contesta, in particolare, l’interpretazione data dalla Corte di merito al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997 ed ai successivi accordi, deducendo, in particolare, che questi ultimi accordi avevano natura sostanzialmente ricognitiva.

3. La prima delle ragioni addotte dalla Corte territoriale a fondamento del decisum non e’ condivisibile, mentre lo e’ la seconda.

Infatti, con numerose sentenze, questa Corte Suprema (cfr, ex plurimis, Cass., n. 18378/2006), decidendo su fattispecie sostanzialmente identiche a quella in esame, ha univocamente confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati, in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997 sopra richiamato (esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione..), dopo il 30 aprile 1998.

Premesso, in linea generale, che la L. n. 56 del 1987, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con la sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che, in forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi, in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto a tempo determinato; da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo.

E’ stato osservato, in particolare, che la suddetta interpretazione degli accordi attuativi non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate e’ cosi’ evidente e univoco che non necessita di un piu’ diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volonta’ delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, e’ precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 12245/2003; 12453/2003).

Inoltre e’ stato rilevato che tale interpretazione e’ rispettosa del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi de quibus (nel senso che con essi erano stati stabiliti termini successivi di scadenza alla facolta’ di assunzione a tempo, termini che non figuravano nel primo accordo sindacale del 25 settembre 1997); diversamente opinando, ritenendo cioe’ che le parti non avessero inteso introdurre limiti temporali alla deroga, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi, cosi definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (cosi’, testualmente, Cass., n. 2866/2004).

Infine e’ stata ritenuta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza dell’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato quando il diritto del soggetto interessato si era gia’ perfezionato; ed infatti, anche ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), l’irrilevanza del citato accordo e’ comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass., n. 5141/2004).

I teste’ ricordati orientamenti di questa Corte devono essere pienamente confermati e, pertanto, il motivo all’esame deve essere rigettato.

4. Altrettanto infondata e’ l’ulteriore censura proposta dalla societa’ ricorrente (secondo motivo), concernente il mancato accoglimento dell’eccezione di risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso in relazione al tempo trascorso tra la scadenza dell’ultimo contratto a termine e la manifestazione della volonta’ del lavoratore di ripristinare la funzionalita’ di fatto del rapporto. Secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. in particolare, Cass. 17 dicembre 2004 n. 23554) nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la configurabilita’ di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso e’ necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonche’ alla stregua delle modalita’ di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volonta’ delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo;

la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimita’ se non sussistono vizi logici o errori di diritto; nel caso in esame la Corte di merito ha ritenuto che la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto non fosse sufficiente a far ritenere la sussistenza dei presupposti della risoluzione del rapporto per mutuo consenso e tale conclusione in quanto priva di vizi logici o errori di diritto resiste alle censure mosse in ricorso.

5. Il ricorso va dunque rigettato; non e’ luogo a pronunciare sulle spese, stante la mancanza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472