Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.634 del 18/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pio tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6288/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2005 r.g.n. 9120/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29.10.2004 – 18.7.2005, in riforma della sentenza di prime cure, dichiaro’ la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 21.7 – 30.9.2000 tra la Poste Italiane spa e l’odierno intimato A. C., dichiarando la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannando la parte datoriale al risarcimento del danno.

Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su tre motivi.

L’intimato A.C. non ha svolto attivita’ difensiva.

In corso di causa e’ stato depositato un verbale di conciliazione stipulato fra le parti in sede sindacale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso. Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr. Cass., SU, n. 25278/2006).

2. Non e’ luogo a provvedere sulle spese, stante l’assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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