LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4232/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2005 R.G.N. 5205/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI; udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 20.5 – 18.7.2005, in riforma della sentenza di prime cure, dichiaro’ la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro concluso per il periodo 2.3 – 30.6.2000 tra la Poste Italiane spa e l’odierna intimata R. M., dichiarando la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato e condannando la parte datoriale al risarcimento del danno.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso fondato su quattro motivi.
L’intimata R.M. ha resistito con controricorso.
In corso di causa e’ stato depositato un verbale di conciliazione stipulato fra le parti in sede sindacale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dal ricordato verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso. Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, in quanto l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (cfr. Cass., SU, n. 25278/2006).
2. Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010