LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 145, presso lo studio dell’avvocato BALZANO ANGELO, rappresentato e difeso dall’avvocato POMARICO CIRO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 355/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/02/2005 R.G.N. 2146/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 – 20/3/2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda proposta da C. R. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullita’ dei termini apposti ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti, a far luogo da quello stipulato in data 28/2/2000 e, per l’effetto, con la stessa decorrenza, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Dichiarava altresi’ il diritto del ricorrente a riprendere il posto di lavoro, in precedenza occupato e condannava la convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate fino all’effettiva riammissione in servizio, oltre interessi e rivalutazione.
La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.
Il C. si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 23/2/2005, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.
Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con tre motivi.
Il C. ha resistito con controricorso.
Infine e’ stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data *****.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).
In particolare, come questa Corte ha piu’ volte affermato, “quando nel corso del giudizio di legittimita’ intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere (nel caso di specie, la conciliazione della lite tra dipendenti e datore di lavoro in sede sindacale), ovvero il venir meno, con la materia controversa, di qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio, e, quindi, ad una pronuncia nel merito” (cfr. Cass. 2740/2005 n. 20860, Cass. 9/11/2004 n. 21291, Cass. 5/8/2004 n. 15081, Cass. S.U. 26/7/2004 n. 14059, Cass. 23/4/2004 n. 7817, Cass. 16/4/2004 n. 7239, Cass. 12/11/2003 n. 17075, Cass. 27/1/2003 n. 1205, Cass. 26/4/2002 n. 6083, Cass. S.U. 8/1/2003 n. 78, Cass. S.U. 18/5/2000 n. 368).
Ricorrono, inoltre, giusti motivi, considerato l’accordo intervenuto, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010