Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.638 del 18/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.C., gia’ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U.

BASSI 3, presso lo studio dell’avvocato MASIANI ROBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato LAZZARI SILVESTRO, giusta mandato a margine del controricorso, e da ultimo domiciliata d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1415/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 22/06/2005 R.G.N. 3377/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilita’

del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/5/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi rigettava la domanda, proposta da S.C. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta all’accertamento della nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti dal 12/10/1998 al 31/1/1999, per “esigenze eccezionali ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. 25/9/1997, e alla declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della societa’ al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno rapportato alle retribuzioni non corrisposte, oltre accessori.

La S. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La societa’ si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza depositata il 22/6/2005, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullita’ del termine finale apposto al contratto in causa e condannava la societa’ al risarcimento del danno, rapportato all’entita’ della retribuzione mensile spettante al 31/1/1999 a decorrere dalla data di notifica dell’alto introduttivo, in favore della appellante.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con tre motivi.

La S. ha resistito con controricorso.

Infine e’ stato depositato da parte della societa’ atto rinuncia al ricorso, nonche’ memoria ex art. 378 c.p.c. con allegata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 18/3/2009 e con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato che la societa’ ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore e notificato alla controparte costituita, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ricorrendo tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (in specie, ratione temporis, nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006).

Tenuto, poi, conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e che costituisce il presupposto della rinuncia al ricorso, le spese del giudizio di cassazione vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472