LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
O.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITALE ALIDA, RAFFONE NINO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 378/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/03/2005 R.G.N. 1718/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato BUSSA LIVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, O.S., premesso di essere stata assunta in piu’ occasioni dalla Poste Italiane s.p.a. con contratto di lavoro a tempo determinato, chiedeva che venisse dichiarata la nullita’ del termine nelle varie occasioni apposto e fosse riconosciuta l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Accolta la domanda con riferimento al primo contratto, stipulato dalle parti per il periodo 2.6 – 30.9.98, proponeva appello Poste Italiane, sostenendo la legittimita’ del termine. La Corte di appello di Torino con sentenza 25.2 – 1.3.05 rigettava l’impugnazione.
Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per Cassazione. Si difende con controricorso F..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti e’ stato depositato il verbale della conciliazione in sede sindacale della controversia.
Da detto verbale di conciliazione del ***** risulta che O. S. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando che in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del tenore dell’atto di conciliazione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010