LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA TARQUINIA 5/D (C/O AVV. FALLA TRELLA), presso lo studio dell’avvocato RIOMMI MAURIZIO e MICHELI CARLO che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 399/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/10/2005 R.G.N. 139/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;
udito l’Avvocato RIOMMI MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione di inammissibilila’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso di L.G. il Tribunale di Orvieto dichiarava la nullita’ del termine apposto al contratto di assunzione del predetto alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., con dichiarazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente condanna del datore al pagamento delle retribuzioni dalla notifica del ricorso a titolo di risarcimento.
Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Perugia con sentenza 29.9 – 27.10.05 rigettava l’impugnazione. Era stato, infatti, stipulato un contratto per il periodo 1.3 – 30.5.00 per soddisfare “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Essendo tale tipologia di assunzioni ammesse solo fino alla data del 30.4.98, per quelle successive il termine era illegittimamente apposto, di modo che il termine apposto al contratto decorrente dall’1.3.00 era da considerare nullo. In ogni caso non era stata data prova circa l’esistenza delle condizioni giustificanti il termine e la loro ricollegabilita’ all’assunzione.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione. Si difendeva con controricorso il L..
Ha depositato memoria la ricorrente Poste Italiane s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti e’ stato depositato un verbale di conciliazione della controversia in sede sindacale.
Da detto verbale, recante la data del *****, risulta che L.G. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di Poste Italiane in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del tenore dell’atto di conciliazione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010