LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2613/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2005 R.G.N. 11139/03;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione di inammissibilita’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di M.S. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione presso Poste Italiane s.p.a. per il periodo 16.12.98 – 16.1.99, motivata da esigente eccezionali ex art. 8 ccnl 26.11.94, come integrato dall’accordo 26.9.97.
Proposto appello dal M., costituitasi l’appellata Poste Italiane spa, la Corte d’appello di Roma con sentenza 1.04 – 20.7.05 accoglieva l’impugnazione e dichiarava la nullita’ del termine con conseguente dichiarazione dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna del datore alla corresponsione delle retribuzioni arretrate.
Avverso questa sentenza la soc. Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione, cui l’intimato rispondeva con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti e’ stato depositato il verbale della conciliazione in sede sindacale della controversia.
Da detto verbale di conciliazione del ***** risulta che M. S. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del tenore dell’atto di conciliazione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010