LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato BALDASSARRE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 495/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 08/03/2006 r.g.n. 1587/05;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;
udito l’avvocato MARIO MICELI per delega ROBERTO PESSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per dichiarazione d’inammissibilita’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28.4.04 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda con cui A.A. chiedeva che venisse dichiarata la nullita’ del termine apposto al contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a..
Proposto appello dall’ A., la Corte d’appello di Lecce con sentenza 27.2 – 8.3.06 accoglieva l’impugnazione. Dato che il contratto era stato stipulato per il periodo 2.11.99 – 29.2.00 per soddisfare “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’tinte ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, essendo tale tipologia di assunzioni ammesse solo fino alla data del 30.4.98, per quelle successive il termine era illegittimamente apposto.
Dichiarava, pertanto, l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava il datore al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.
Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione. Si difendeva con controricorso l’ A..
Ha depositato memoria la ricorrente Poste Italiane s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli atti e’ stato depositato un verbale di conciliazione della controversia in sede sindacale.
Da detto verbale, recante la data del *****, risulta che A. A. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso di Poste Italiane in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).
In ragione del tenore dell’atto di conciliazione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010