Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.645 del 18/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n.. 5425/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2005 R.G.N. 9888/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. MAMMONE Giovanni;

udito l’Avvocato LUIGI FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di C.E. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione presso Poste Italiane s.p.a. per il periodo 2.11.98 – 30.1.99, motivata da esigenze eccezionali ex art. 8 ccnl 26.11.94 come integrato dall’accordo 26.9.97, e per il periodo 3.5 – 1.7.99, motivata con l’esigenza di sostituire una lavoratrice assente per maternita’.

Proposto appello dal C., in contraddittorio con Poste Italiane, la Corte d’appello di Roma con sentenza 30.6 – 21.11.05 accoglieva l’impugnazione. Rilevava il giudice, per quanto qui interessa, che nell’ambito del sistema creato dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 che aveva delegato le oo.ss. a individuare in sede di contrattazione collettiva nuove ipotesi di assunzione a termine – il primo dei due contratti era stato stipulato in forza dell’art. 8 CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.07 per fare fronte ad esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale e che le assunzioni a termine cosi’ motivate, per autonoma determinazione delle parti collettive stipulanti, erano da ritenere ammesse fino alla data del 30.4.98.

Dichiarava, pertanto, la nullita’ del termine apposto al primo dei due contratti, con conseguente dichiarazione dell’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna del datore alla corresponsione delle retribuzioni arretrate.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per Cassazione. Non svolgeva attivita’ difensiva il C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.

Parte ricorrente deduce violazione dell’art. 1362 c.c. e carenza di motivazione in ordine all’interpretazione data dal giudice di merito all’accordo 25.9.96, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, ed alla contrattazione collettiva successiva, la quale non aveva apportato alcun limite temporale alla vigenza dell’accordo in questione.

Come gia’ accennato in narrativa, il C. per il periodo 2.11.98 – 30.1.99 fu assunto ai sensi dell’art. 8 CCNL 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

Al fine della disamina della censura di Poste Italiane e’ necessario premettere un richiamo alla giurisprudenza di questa Corte in punto di rapporti tra la L. n. 56 del 1987, art. 23 e la contrattazione collettiva regolatrice del rapporto di lavoro dei dipendenti postali.

La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 26.7.04 n. 14011, 7.3.05 n. 4862), specificamente riferita ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, ritiene che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 56, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.

Questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378), ha confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti stipulati in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che ha consentito l’apposizione del termine, oltre che alle fattispecie gia’ previste dall’art. 8 CCNL 26.11.94, anche nella evenienza di esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc…. Si e’ ritenuto, infatti, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilita’ di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonche’ dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 1 conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Da cio’ deriva che deve escludersi la legittimita’ dei contratti a termine stipulati per il soddisfacimento di esigenze eccezionali ecc. dopo il 30 aprile 1998, in quanto privi di presupposto normativo.

La giurisprudenza ha, altresi’, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volonta’ delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioe’ quando il diritto del soggetto si era gia’ perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione e’ comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilita’ dei diritti dei lavoratori gia’ perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non piu’ legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Il giudice di merito ha fatto applicazione dei suddetti principi e, considerato che il contratto in considerazione era motivato dal soddisfacimento di esigenze eccezionali ecc. ed era riferito a periodo successivo al 30.4.98, ha ritenuto nullo il termine ad esso apposto ed ha dichiarato che dall’inizio dello stesso decorre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Essendo tale pronunzia conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la censura mossa dalla ricorrente deve essere ritenuta infondata ed il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo il resistente svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, nulla statuendo per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472