Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.650 del 18/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 99, presso lo studio dell’avvocato PISAURO GIUSEPPE MARIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTINO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

R.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 129, presso lo studio, dell’avvocato GUGLIELMETTI BRUNO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COVA ALFREDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 898/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 27/10/2009 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito l’Avvocato PISAURO Giuseppe M. A., difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 3.1.1996 C.M. conveniva in giudizio,davanti al Tribunale di Parma, R.A. per sentire accertare la sua comproprieta’ sul compendio immobiliare catastalmente descritto alla partita ***** del catasto urbano del Comune di *****, costituito da n. 3 garages, oltre delle pertinenze quali cantine e solai, e conseguentemente la condanna del convenuto all’immediato rilascio di due dei tre garages illegittimamente a lui trasferiti, oltre al risarcimento dei danni.

Asseriva l’attrice che l’originario proprietario M.B., deceduto in data *****, aveva lasciato per successione testamentaria alle figlie M. e C. un appartamento ciascuno nel fabbricato di via ***** dello stesso Comune, che comprendeva altresi’ n. 3 garages e cantine e solai, in ordine ai quali il de cuius non aveva disposto.

Alla morte di M.M., sua madre, avvenuta il *****, aveva ereditato per successione legittima l’immobile che la de cuius aveva ricevuto dal padre, oltre la parte indivisa del patrimonio;

senonche’ nel 1989 M.M. aveva trasferito al R.A., oltre all’immobile abitativo avuto in successione, anche due dei tre garages di proprieta’ comune.

Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda e chiamava in causa a titolo di garanzia, previa autorizzazione, S.A., marito ed unico erede di M.M., avendo le due figlie di costei rinunziato all’eredita’.

S.A., costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda attorea perche’ infondata,facendo riferimento alla scheda testamentaria dell’originario proprietario predisposta sul frazionamento del geom. F., che prevedeva che solo la terza autorimessa era stata lasciata in regime di comproprieta’. Riunita la causa ad altro procedimento, pendente fra le stesse parti con il n. 2905/89 ed avente ad oggetto la convalida del sequestro dei beni comuni, l’adito Tribunale, Sezione Stralcio, con sentenza n. 743/2001 rigettava la domanda proposta da C.M., che condannava alle spese di lite.

La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 898/04,depositata il 9.6.2004, rigettava l’appello proposta da C.M. e condannava la stessa alle spese del grado.

In particolare rilevava la Corte di merito che la relazione redatta da un tecnico su richiesta dell’appellante dopo la conclusione del giudizio di primo grado era inammissibile sia perche’ tale documento non presentava i caratteri della novita’ sia perche’ rappresentava una sorta di “interpretazione autentica” fornita dallo stesso tecnico che predispose il tipo di frazionamento:

Rilevava altresi’ che l’art. 817 c.c. qualifica come pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, prevedendo che la destinazione possa essere effettuata dal proprietario della cosa principale (o da chi ha un diritto reale sulla cosa stessa).

Per la cassazione della decisione ricorre la parte soccombente affidandosi a due motivi resistono R.A. e S.A., ciascuno con separato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., u.c. e difetto di motivazione nel punto in cui ha sancito l’inammissibilta’ della relazione a firma del geom. F..

Si sostiene che secondo la giurisprudenza di legittimita’ il divieto in appello di nuovi mezzi di prova si riferisce unicamente alle prove costituende con esclusione della c.d. prove precostituite o documentali e che tra queste doveva ritenersi rientrante la relazione che ne occupa, venuta ad esistenza solo dopo la chiusura del giudizio di primo grado.

Il motivo e’ infondato perche’ il documento prodotto, lungi dall’essere una prova precostituita, e come tale ammissibile una prova costituenda e consiste, come realmente rilevato dalla Corte di merito, in una testimonianza resa fuori del processo. Ben vero, gli atti che accompagnano il testamento dell’originario proprietario sono stati puntualmente valutati in sede di merito con motivazione che si sottrae a censure sia in fatto che in diritto, mentre la spiegazione contenuta nella relazione esibita in appello, costituisce una testimonianza resa fuori del giudizio in corso.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 817 c.c. e per difetto di motivazione.

Si sostiene che la sentenza impugnata non da contezza della destinazione del sottotetto, cantina e autorimesse quali pertinenze delle abitazioni, nel senso che se si dovesse escludere la produzione in giudizio della relazione del geom. F., si dovrebbe escludere anche il vincolo pertinenziale delle autorimesse.

Anche questo secondo motivo risulta infondato, perche’ la Corte di merito ha risposto sul punto, rilevando che il testamento pubblico dell’originario proprietario prevedeva l’attribuzione quale pertinenza, oltre del sottotetto e della cantina, anche di una autorimessa per ciascuna delle due abitazioni, rimanendo infrazionata solo la terza autorimessa, che pertanto e’ caduta in successione pro – indivisa.

Ne consegue che il ricorso va rigettato e la ricorrente sopporta, per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge per ciascuna parte resistente.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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