LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 212/2005 proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO BENEVENTO, MINISTERO INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
F.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1555/2003 della GIUDICE DI PACE di BENEVENTO, depositata il 01/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/11/2009 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dep. il primo dicembre 2003 il Giudice di Pace di Benevento accoglieva l’opposizione proposta da F. P. avverso l’ordinanza-ingiunzione del 30-9-2002 per violazione del codice della strada sul rilievo era stata emessa oltre il termine di 90 giorni all’epoca prescritto, tenuto conto che il ricorso amministrativo era stato presentato il 18 giugno e spedito agli agenti accertatori il 28 giugno 2002.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento e il Ministero dell’Interno sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione avvenuta a mezzo posta del ricorso, atteso che tale documento,fornendo la prova della avvenuta ricezione del plico da parte del destinatario, costituisce elemento necessario per il perfezionamento della notifica che in mancanza deve considerarsi inesistente.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva l’intimato.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010