Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.653 del 18/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23071/2005 proposto da:

MINISTERO INTERNO, PREFETTURA UFFICIUO TERRITORIALE GOVERNO GORIZIA in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.T., F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 33/2005 della GIUDICE DI PACE di MONFALCONE, depositata il 02/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza de 11/11/2009 dal Consigliere Doli. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Gorizia hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monfalcone dep. il 2 febbraio 2005 con cui era stata accolta l’opposizione proposta da S.T. e F.M. avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Il Giudice di Pace ha accertato che il verbale di contravvenzione elevato il 9-12-2003 era stato notificato allo S. soltanto il 9-9-2004, posto che una prima notifica era stata effettuata il 25/3/2004 presso l’indirizzo località ***** risultante dall’Archivio nazionale, dal quale il predetto si era trasferito comunicando al Comune di Azzano Decimo il cambio di residenza già in data 24-2-2004 e che il Comune soltanto in data 26/4/2004 aveva comunicato la variazione anagrafica all’Ufficio della Motorizzazione civile.

Pertanto la sentenza ha ritenuto che il verbale di contravvenzione era stato notificato oltre il termine di 150 giorni prescritto dall’art. 201 C.d.S., rilevando che il ritardo, pur non essendo addebitabile alla Polizia stradale o alla Prefettura, non poteva andare a carico dei ricorrenti.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando motivazione illogica e incongrua (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censurano la decisione gravata che, avendo ritenuto non imputabile alla Polizia stradale il ritardo nella notifica del verbale di contravvenzione, l’avrebbe dovuto ritenere scusabile, essendo al riguardo irrilevante la buona o mala fede del destinatario: piuttosto sarebbe stato necessario verificare le ragioni che avevano giustificato il ritardo nella notificazione del verbale.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., deducono che il termine di cui alla richiamata norma doveva decorre dal momento in cui la M.C.T.C. aveva aggiornato il proprio archivio, con l’indicazione della nuova residenza del proprietario, atteso che il termine di 150 giorni decorre dal momento in cui l’Amministrazione è posta in grado di provvedere alla sua identificazione.

I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

Il Giudice di Pace ha ritenuto che il verbale di contravvenzione elevato il 9-12-2003 era stato notificato soltanto il 9-9-2004, avendo accertato che il Comune di Azzano Decimo aveva comunicato alla M.C.T.C. in data 26-4-2004 la variazione anagrafica che era avvenuta invece il 24-2-2004 secondo quanto risultante dal certificato del predetto Comune che in quella data aveva concesso il cambio di residenza.

Occorre premettere che, a seguito della dichiarazione di illegittimità dell’art. 201 C.d.S., comma 1 (Corte Cost. n. 198 del 1996), nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell’avvenuta identificazione, anzichè da quella in cui risultava dai pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di provvedere all’identificazione, qualora l’interessato abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della variazione anagrafica e l’amministrazione non abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita, non potendo il ritardo dell’amministrazione nel l’aggiornare i propri archivi produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza (Cass. 246 73/2006): altrimenti, a stregua di quanto sottolineato dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, l’inerzia o le disfunzioni organizzative della P.A. verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale – a considerevole distanza di tempo dall’infrazione – potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.

Nella specie, l’opponente aveva ottemperato all’onere a lui incombente previsto dall’art. 247 reg. esec. C.d.S., secondo cui le comunicazioni al P.R.A. del cambio di residenza, ritualmente dichiarato dal proprietario all’anagrafe comunale, debbano essere eseguite d’ufficio a cura della P.A..

Orbene, come si è detto, la prima notificazione del verbale non andata a buon fine era avvenuta il 25-3-2004, mentre il Comune aveva inviato la comunicazione della variazione anagrafica all’ente interessato soltanto il 26-4-2004, pur essendo il cambio di residenza avvenuto già il 24-2-2004: pertanto, dal momento in cui era l’Amministrazione aveva proceduto alla prima notifica ed era venuta a conoscenza che lo S. aveva cambiato la residenza erano trascorsi oltre 150 giorni prima della notifica del verbale senza che ciò potesse essere addebitabile all’opponente, il quale aveva ottemperato agli oneri a lui incombenti; in sostanza l’inosservanza del termine di 150 giorni, che doveva decorrere dal momento in cui l’Amministrazione aveva appreso il cambio di residenza, non era imputabile al soggetto contravvenzionato, non polendo essere a carico del medesimo le conseguenze derivanti dalle disfunzioni concernenti l’Amministrazione nel suo complesso, ovvero dal mancato tempestivo aggiornamento dell’archivio della M.C.T.C., che era stato determinato dal ritardo nell’invio dei dati da parte del Comune che peraltro e tenuto a trasmetterli entro un mese dal registrazione della variazione anagrafica (art. 247 reg. esec. C.d.S.): del tutto ininfluente è, pertanto, il riferimento alla mancanza di imputabilità del ritardo alla Polizia stradale o alla Prefettura.

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione relativamente alla regolamentazione delle spese processuali, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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