LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
D.G.P. e C.A.R., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. ROSSI Paolo, elettivamente domiciliati in Roma presso il Dott. Giuseppe Servillo, via Luigi Perna, n. 51;
– ricorrenti –
contro
P.U. e PI.Ra.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data 2 dicembre 2004.
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza Pubblica del 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso, in via principale, per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e, in subordine, per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
che con atto di citazione notificato il 3 maggio 1993 D.G. P., proprietario del fabbricato in *****, confinante con quello dei coniugi F. U. e Pi.Ra., posto alla *****, convenne questi ultimi dinanzi al Tribunale di Napoli per sentire:
(a) dichiarare l’illegittimità delle costruzioni eseguite ed in corso di edificazione da parte dei convenuti per tutta quella parte posta a distanza illegale e non regolamentare dal suo preesistente e frontistante fabbricato e dal confine; (b) condannare i convenuti in solido alla riduzione in pristino ed al risarcimento dei danni;
che, instauratosi il contraddittorio, i convenuti resistettero alla domanda attrice e spiegarono domanda riconvezionale contro l’attore e la di lui moglie, C.A.R., di cui chiesero, previa integrazione del contraddittorio, la condanna ad arretrare la sopraelevazione eseguita sul piano terra ad una distanza inferiore a quella di m. 10 dal loro fabbricato;
che, espletata c.t.u., il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 1 giugno 2001, così provvide: accolse per quanto di ragione la domanda dell’attore e condannò il P. e la Pi. ad arretrare la terrazza con veranda della loro costruzione al primo piano a m. 5 dal confine; accolse per quanto di ragione la domanda riconvenzionale dei convenuti e condannò il D. G. e la C. ad arretrare la costruzione esistente al primo piano e soprastante il vano garage alla distanza di m. 5 dal confine; dichiarò interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 2 dicembre 2004, ha rigettato il gravame principale del D.G. e della C. e quello incidentale del P. e della Pi., compensando tra le parti le spese del grado;
che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello D. G.P. e C.A.R. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 12 gennaio 2006 e, a seguito di ordinanza di questa Corte resa in esito alla camera di consiglio del 14 febbraio 2008, il 26 giugno 2008, articolando due motivi di censura.
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che il primo motivo di ricorso è rubricato “nullità per omessa pronuncia su motivo dell’appello (art. 112 cod. proc. civ.); errata valutazione di risultanze istruttorie (art. 116 cod. proc. civ.) e sull’ammissibilità di prova testimoniala (art. 187 cod. proc. civ.);
violazione e falsa applicazione della L. n. 765 del 1967, art. 17 e dell’art. 30, capi 13, 14, 15 e 16, del regolamento edilizio con annesso piano di fabbricazione del Comune di ***** in relazione agli artt. 872 e 873 cod. civ., anche per contraddittoria, insufficiente ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5”;
che con il secondo mezzo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., deducendo l’erroneità della regolamentazione delle spese del giudizio data dalla Corte d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, nonostante sia in atti la formale istanza dei ricorrenti di cui all’art. 369 cod. proc. civ., la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza non ha trasmesso alla cancelleria di questa Corte il fascicolo d’ufficio;
che, tenuto conto delle censure mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata, è opportuno disporre l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei precedenti gradi;
che, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei precedenti gradi, mandando la cancelleria per i relativi adempimenti;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010