LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FORLI’-CESENA, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrenti –
contro
C.D.;
– intimato –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Cesena in data 5 maggio 2005.
Udita, la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – C.D. ha proposto opposizione avverso il verbale n. ***** del 3 novembre 2003, con il quale la Polizia stradale di Cesena gli aveva contestato la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, accertata mediante apparecchiatura telelaser modello LTI-20-20, matricola 012281.
L’opponente, a sostegno del ricorso, ha dedotto la mancanza di adeguata informazione agli automobilisti della postazione di controllo per il rilevamento della velocità, ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, e l’inidoneità dell’apparecchiatura utilizzata ad effettuare una corretta e precisa misurazione della velocità.
Nella resistenza dell’Amministrazione convenuta, l’adito Giudice di pace di Cesena, con sentenza depositata il 5 maggio 2005, ha accolto l’opposizione ed annullato il verbale di contestazione.
A tale conclusione il primo giudice è pervenuto sul rilievo della mancanza sia della prova documentale della persistenza dell’omologazione dell’apparecchio usato per il rilevamento della violazione, sia della prova dell’assolvimento del prescritto obbligo di preventiva informazione dell’utenza (attraverso idoneo segnale lungo la sede stradale o attraverso strumenti di informazione collettiva ai sensi della L. 1 agosto 2002, n. 168 e di cui alla circolare ministeriale esplicativa del 3 ottobre 2002, prot.
300/A/1/54585) in ordine alla utilizzazione di detto apparecchio.
2. – Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero dell’interno e l’Ufficio territoriale del Governo di Forlì- Cesena hanno proposto ricorso, sulla base di tre motivi.
L’intimato non ha resistito con controricorso.
A seguito di ordinanza interlocutoria 31 marzo 2009, n. 7863, la trattazione della causa è stata rinviata dalla Camera di consiglio alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 1, e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4. Con esso si assume che l’opponente, con il ricorso introduttivo, si era limitato a dedurre l’inidoneità dell’apparecchiatura telelaser LTI 20-20 ad effettuare una misurazione certa e precisa della velocità e la mancanza di preventiva informazione agli automobilisti circa la presenza di un’apparecchiatura di rilevamento della velocità, ma non si era doluto del presunto difetto di omologazione dell’apparecchio in uso agli agenti accertatori al momento della contestazione. Di qui il vizio di ultrapetizione.
2. – Il motivo è manifestamente fondato.
L’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ex artt. 204 bis C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della pubblica amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicchè il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall’opponente, entro i termini di legge, con l’atto introduttivo del giudizio (Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2005, n. 6519; Cass., Sez. 2^, 11 gennaio 2006, n. 217).
La sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio di ultrapetizione, avendo accolto l’opposizione, tra l’altro, per un motivo – la mancanza di prova documentale della persistenza dell’omologazione dell’apparecchio usato per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità – non fatto valere dall’interessato con l’atto di opposizione al verbale.
3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame del secondo mezzo (violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 4; insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5), con cui si deduce che, per quanto concerne l’asserita necessità di dimostrare in giudizio, da parte della P.A., la persistenza dell’omologazione, sarebbe sufficiente il verbale di accertamento depositato in giudizio, il quale fa piena fede fino a querela di falso dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale.
4. – Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, convertito in L. 1 agosto 2002, n. 168, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) i ricorrenti rilevano che, trattandosi nella specie di violazione accertata mediante apparecchiatura telelaser (la quale funziona con la presenza costante degli agenti accertatori che procedono al fermo del veicolo ed alla contestazione immediata della violazione), non vi era alcun obbligo di dare adeguata informazione agli utenti, in quanto tale obbligo sussiste solo qualora le apparecchiature siano destinate ad operare in assenza degli a-genti accertatori e non sia possibile il fermo del veicolo senza arrecare pregiudizio alla circolazione. In ogni caso, l’eventuale mancato assolvimento del dovere informativo non comporterebbe l’illegittimità della contestazione dell’illecito.
5. – Il motivo è fondato, nei termini e nei limiti di seguito precisati.
Il citato D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, dispone che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo D.Lgs., secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 dello stesso D.Lgs., e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lett. C e D, del citato D.Lgs., ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
L’obbligo di informazione ivi previsto non ha efficacia soltanto nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione, ma è finalizzato a portare gli automobilisti a conoscenza della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di violazioni con metodiche elettroniche, di talchè la violazione di detta norma di garanzia per l’automobilista non è priva di effetto, ma cagiona la nullità della sanzione (Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2007, n. 12833; Cass., Sez. 2^, 26 marzo 2009, n. 7419).
Questa conclusione è conforme alla ratio della previsione della preventiva informazione, che risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale “non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonchè di fluidità della circolazione, anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie” (Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2006, n. 24526).
Occorre peraltro precisare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2^, 8 agosto 2007, n. 17334 e n. 17335; Sez. 2^, 26 settembre 2007, n. 19989; Sez. 2^, 20 ottobre 2008, n. 25531;
Sez. 2^, 22 gennaio 2009, n. 1658 e n. 1659), l’adempimento della preventiva segnalazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità è richiesto “esclusivamente per i dispositivi previsti dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, menzionati nell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), per il cui uso la legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lett. e)”.
I dispositivi considerati nell’art. 4 del citato D.L., sono quelli in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di polizia stradale , ovvero che consentono all’operatore preposto al controllo, il quale effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.
Nella specie non è in discussione che l’infrazione sia stata accertata mediante apparecchiatura telelaser modello LTI-20-20, e che tale apparecchiatura era gestita direttamente ed era nella disponibilità degli organi di polizia.
In tale situazione, l’obbligo di preventivamente segnalare le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, è stato introdotto a partire dall’entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 3, convertito, con modificazioni, con la L. 2 ottobre 2007, n. 160, che ha inserito l’art. 142 C.d.S., comma 6 bis.
Quest’ultima norma ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l’obbligo, a pena di nullità dell’accertamento, di preventiva segnalazione, in precedenza previsto, in base all’art. 4 del citato D.L., solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell’operatore di polizia.
Ha pertanto errato la sentenza impugnata ad annullare il verbale di contestazione per il mancato assolvimento dell’obbligo di preventiva informazione dell’utenza, e ciò non essendo il dispositivo utilizzato rientrante tra quelli indicati nel D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nè essendo ratione temporis applicabile (essendo stata l’infrazione commessa nel *****) lo ius superveniens rappresentato dal D.L. n. 117 del 2007, art. 3.
6. – La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata, per l’esame degli altri motivi di opposizione, al Giudice di pace di Cesena, in persona di diverso giudicante, il quale si atterrà, ai principi di diritto sopra enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cesena, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010