Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.661 del 18/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

WASTE EUROPE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. LORITO Paola e Lucia Scalone di Montelauro, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Cola di Rienzo, n. 162;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, e MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Milano in data 30 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rinnovo della notifica;

sentito l’Avv. Lucia Scalone di Montelauro;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che si è riportato alle conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO

che, con quattro distinti verbali, il primo notificato in data 28 ottobre 2004, due in data 9 dicembre 2004 e il quarto in data 10 dicembre 2004, la Polizia stradale di Bergamo ha contestato a Waste Europe S.r.l., in qualità di trasgressore, la violazione dell’art. 23 C.d.S., commi 6, 7, 11 e 13 bis, per avere consentito l’installazione di un cartello pubblicitario abusivo in vista dell’autostrada ***** nel territorio del Comune di *****;

che, avverso detti verbali, Waste Europe s.r.l. ha proposto opposizione con quattro ricorsi depositati presso la cancelleria del Giudice di pace di Milano in data 20 dicembre 2004 il primo ed in data 7 febbraio 2005 gli altri tre;

che l’adito Giudice di pace, riuniti i procedimenti, con ordinanza pronunciata fuori udienza in data 30 giugno 2005, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, in quanto proposti ai sensi dell’art. 205 C.d.S., e non già ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., con conseguente tardività, essendo stati depositati decorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dei verbali;

che per la cassazione dell’ordinanza del Giudice di pace ha proposto ricorso la Waste Europe s.r.l., con atto notificato il 19 ed il 22 settembre 2006;

che l’Ufficio territoriale del Governo di Milano ha notificato controricorso, senza tuttavia depositarlo nei termini, e il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che in prossimità della Camera di consiglio la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in limine, non può tenersi conto del controricorso dell’Officio territoriale del Governo di Milano, non avendo l’Avvocatura erariale depositato detto atto difensivo nei termini, a tanto avendo provveduto, in data 8 settembre 2009, la difesa della società ricorrente;

che, sempre in via preliminare, non deve essere disposto il rinnovo della notifica nei confronti del Ministero dell’interno, richiesto dal pubblico ministero nelle sue conclusioni, giacchè il ricorso introduttivo è stato ritualmente notificato;

che, con l’unico motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 204 bis e 205 C.d.S., nonchè contraddittorietà della motivazione, lamentando che il Giudice di pace abbia dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, quantunque essi siano stati proposti nel termine di legge di sessanta giorni dalla notificazione;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., il trasgressore cui sia stato contestato o notificato il verbale di accertamento, può, alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, proporre ricorso al giudice di pace nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione e secondo le modalità stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22;

che il più ristretto termine di trenta giorni è previsto dall’art. 205 C.d.S., per proporre opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria emessa dal prefetto;

che, essendo nella specie stati impugnati direttamente dinanzi al giudice i verbali di accertamento notificati dalla Polizia stradale, il termine per proporre ricorso era quello di giorni sessanta dalla notificazione, previsto dall’art. 204 bis C.d.S.;

che ha errato l’ordinanza impugnata a ritenere applicabile il più ristretto termine di giorni trenta solo perchè il ricorso al giudice recava, in epigrafe, l’intestazione “ricorso ex art. 205 C.d.S.”;

che deve infatti affermarsi il principio di diritto secondo cui, in tema di circolazione stradale, il termine per proporre opposizione al verbale di accertamento, contestato o notificato, è quello di sessanta giorni di cui all’art. 204 bis C.d.S., e non vale a rendere applicabile il più ristretto termine di trenta giorni, previsto dall’art. 205 del codice della strada per il diverso caso di opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria emessa dal prefetto, il fatto che l’opponente al verbale abbia erroneamente qualificato il proprio atto introduttivo, nell’intestazione, come ricorso ex art. 205 C.d.S.;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la causa rinviata al Giudice di pace di Milano, che la deciderà in persona di diverso giudicante ;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa, l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Milano, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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