LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.G.F.;
– intimato –
sul ricorso 16585/2006 proposto da:
D.G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, (avviso postale Centro Direzionale G.1 – 80143 NAPOLI), giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale, nonchè l’Avvocato M.
A.L. in proprio quale antistatario delle spese liquidate;
– controricorso e ricorso incidentale –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto N. 516/05 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 21/10/05, depositata il 17/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2 009 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI SCHIAVON che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, dichiara quello incidentale inammissibile, lo accoglie per manifesta fondatezza e lo respinge per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nei limiti di quanto sopra precisato e per quanto di ragione, con ogni conseguenza di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La corte d’appello di Napoli con decreto del 17 novembre 2005 ha condannato la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 1.700,00 (compensando le spese processuali) a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo (avente ad oggetto il ricalcalo dell’anzianità e la rideterminazione del trattamento retributivo) introdotto da D.G.F., dipendente del comune di Napoli, innanzi al Tar Campania con ricorso del luglio 1996 definito con sentenza del 22 ottobre 2003, ritenendo ragionevole una durata di tre anni ed eccedente la ragionevolezza quella di ulteriori 4,3 anni e liquidando equitativamente in Euro 400,00 l’anno l’indennizzo per danni non patrimoniali, in considerazione della scarsa rilevanza economica dell’oggetto della domanda e della tardiva proposizione dell’istanza di prelievo.
Per la cassazione di tale decreto la Presidenza del consiglio dei ministri ha proposto ricorso per cassazione, al quale resiste D.G.F., che ha anche proposto ricorso incidentale.
Anche l’avv. M.A.L. ha proposto ricorso incidentale in proprio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e i ricorsi incidentali, proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti.
La Presidenza ricorrente lamenta che la corte territoriale:
1) abbia liquidato l’indennizzo in mancanza di prova di un danno effettivo, che sarebbe escluso dalla consapevolezza dell’infondatezza della domanda;
2) abbia liquidato l’indennizzo in modo eccessivo.
Il ricorso è infondato. E’orientamento costante di questa corte che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Il relativo apprezzamento, di spettanza del giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Nella specie il giudice del merito non ha accertato la dedotta circostanza della consapevolezza da parte del ricorrente dell’infondatezza della pretesa.
E’ poi inammissibile la generica censura di eccessività della liquidazione dell’indennizzo, che, anzi, come risulterà dall’esame del ricorso incidentale è insufficiente alla stregua dei parametri elaborati dalla corte di Strasburgo.
2. Il controricorrente e l’avv. M. in proprio hanno proposto ricorso incidentale censurando la sentenza della corte d’appello di Napoli perchè:
a) ha determinato in tre anni invece che in 24 mesi la durata ragionevole del giudizio;
b) ha limitato l’indennizzo alla durata del giudizio eccedente quella ritenuta ragionevole;
c) ha omesso di applicare i parametri di liquidazione normalmente seguiti dalla corte di Strasburgo per la liquidazione dell’indennizzo, omettendo altresì di liquidare il bonus per la natura previdenziale della causa;
d) ha attribuito valore alla mancata presentazione dell’istanza di prelievo;
e) ha interamente compensato le spese di giudizio.
3. Il ricorso proposto personalmente dall’avv. M. è inammissibile.
E’ principio pacifico che il difensore che abbia chiesto la distrazione della condanna alle spese processuali è legittimato a impugnare esclusivamente lamentando l’omessa pronuncia sull’istanza, ma non anche per contestare l’entità della liquidazione o addirittura la compensazione.
Il ricorso incidentale dell’avv. M. è pertanto inammissibile.
4. Il ricorso incidentale del D.G. è parzialmente fondato.
La durata ragionevole del giudizio è stata determinata in tre anni in conformità con i criteri normalmente seguiti in casi analoghi dalla corte di Strasburgo.
La corte territoriale ha invece fatto scorretta applicazione dei criteri di liquidazione dell’equa riparazione seguiti dalla giurisprudenza CEDU, essendosi discostata in modo irragionevole da tali criteri, mentre non merita accoglimento la censura di mancata liquidazione del bonus di Ero 2.000,00 indicato, per le controversie della stessa natura di quella di cui si tratta dalla sent. CEDU Zullo c. Italia del 10 novembre 2004, trattandosi di censura al mancato esercizio di poteri discrezionali.
E’ inoltre principio pacifico che, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, è la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso. Tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla repubblica italiana con la ratifica della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, convenzione medesima.
Quanto al rilievo attribuito alla mancata proposizione dell’istanza di prelievo è orientamento costante che la decorrenza del termine ragionevole di durata di un processo amministrativo non possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa perchè la previsione di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello stato di pronunciare sulla domanda, in caso di omesso esercizio degli stessi, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio.
Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto.
L’indennizzo per i quattro anni e tre mesi di ritardo può essere liquidato in complessivi Euro 3.187,00. La liquidazione delle spese del giudizio di merito può essere effettuata in Euro 905,00, mentre, quanto alle spese del giudizio di legittimità, possono essere compensate fino alla metà, attesa la parziale soccombenza.
PQM
La corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’avv. M. in proprio; accoglie per quanto di ragione il ricorso incidentale proposto dal D.G.; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna la Presidenza del consiglio dei ministri al pagamento di Euro 3.187,00 in favore del ricorrente;
liquida a titolo di spese del giudizio di primo grado la somma di Euro 905,00 (Euro 100,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorari); condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio legittimità, previa compensazione fino alla metà, con Euro 50,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari. Le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità dovranno essere distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010