LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.E., domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione;
– ricorrente –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. Luigi Salvato e letta la relazione dallo stesso redatta in data 24 giugno/13 luglio 2009.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che I.E., con istanza depositata il 18 luglio 2002 – iscritta al Ruolo Generale Civile in virtù di provvedimento del Presidente della struttura centralizzata emesso il 18.7.08 – ha chiesto “di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per iniziare il giudizio di ricorso avverso decreto n. 88/08 di non ammissione” al patrocinio gratuito, emesso dal Consiglio di Stato, Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, in relazione ad analoga istanza proposta per la proposizione di appello avverso la sentenza n. 1403/07 del Tar per la Lombardia;
che, con decreto del Presidente delegato della struttura centralizzata in data 29.4.2009, è stata fissata la comparizione delle parti per provvedere su detta istanza e che con decreto collegiale del 24 giugno 2009 è stato designato il Relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Ritenuto che la Relazione espone: “che la Commissione istituita presso il Consiglio di Stato ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1308, ha rigettato, D.P.R. n. 155 del 2002, ex art. 74, e segg., l’istanza sopra indicata, presentata dallo I.; che l’istanza qui in esame, nonostante l’accenno ad asseriti vizi del provvedimento di diniego dell’ammissione al gratuito patrocinio, non configura un ricorso avverso quest’ultimo, ma costituisce domanda diretta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio, per la proposizione di ricorso per cassazione avverso il suindicato provvedimento emesso dalla Commissione sopra indicata;
che, come è dato desumere dalle disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002 – che disciplina la presentazione dell’istanza de qua -, “se procede la Corte di cassazione, l’istanza è presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato” (art. 93, comma 1) ed è appunto il magistrato il quale ha emesso “il provvedimento impugnato, se procede la Corte di Cassazione” che verifica “l’ammissibilità dell’istanza ed, ammette l’interessato al patrocinio a spese dello Stato”, se ricorrono le relative condizioni” (Cass. n. 5518 del 2006; n. 22616 del 2004);
che, pertanto, l’istanza dovrebbe essere dichiarata manifestamente inammissibile, con la conseguenza che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.
Considerato che la relazione va condivisa, in difetto della prospettazione di argomentazioni in grado di indurre alla rimeditazione della conclusione nella stessa affermata, che comporta la dichiarazione di manifesta inammissibilità del ricorso, a prescindere da ulteriori ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010