LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni di Roma, con ordinanza del 16 dicembre 2008, nella causa iscritta al n. 636/2008, e vertente tra:
V.L.;
e C.F.;
alla presenza del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PATRONE Ignazio;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2009 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero:
“Il Consigliere Relatore, letti gli atti depositati:
Ritenuto che:
1. il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 5 dicembre 2007 ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere del ricorso con il quale V.L. ha chiesto la condanna di C.F. al pagamento in suo favore della somma mensile di Euro 700,00 quale contributo al mantenimento dei figli e della complessiva somma di Euro 24.430,00 a titolo di restituzione di quanto da lei versato, a detto titolo, per il periodo intercorso tra la conclusione della convivenza e la proposizione della domanda giudiziale, indicando quale giudice competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;
1.1. il Tribunale per i Minorenni di Roma, con ordinanza del 16 dicembre 2008, ha ravvisato, con riferimento a dette domande, la propria incompetenza e la competenza per materia del Tribunale di Tivoli ed ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza, in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali;
Osserva:
2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni di Roma sembra possa risolversi con l’affermazione della competenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 148 c.c. e dell’art. 38 disp. att. c.c., giacchè la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali, ossia il mantenimento dei figli minori e, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass. 2007/8362; 2007/19406;
2008/21755);
3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;
B) osservato che non sono state depositate nè conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nè memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;
ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale di Tivoli.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010