LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
SAN BERNARDO TAPPI SPUMANTE S.R.L., con domicilio eletto in Roma, Via M. Adelaide n. 8, presso l’Avv. MINUTILLO TURTUR Roberto che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Andrea Trinchera, come da procura in atti;
– ricorrente –
contro
DAVIDE CAMPARI – MILANO S.P.A., con domicilio eletto in Roma, Largo della Gancia n. 5, presso l’avv. RUECA Gualtiero che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Livio Guerrerio, come da procura in atti;
– controricorrente –
e nei confronti di:
RELVAS II ROHLAS DE CHAMPAGNE S.A., RESIBRAS, COMPANHIA PORTUGUESA DE RESINAS PARA ABRASIVOS S.A., REAL SEGUROS S.A., AXA PORTUGAL COMPANHIA DE SEGUROS, V.P.N. LDA;
– intimate –
per l’impugnazione della sentenza n. 53/08 del Tribunale di Alessandria, sez. staccata di Novi Ligure depositata in data 8 luglio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Davide Campari Milano S.p.a. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria, sez. staccata di Ivrea, la San Bernardo Spumanti S.r.l. e la società portoghese Relvas II Rholas di Champagne S.a. per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in seguito all’utilizzo di tappi in sughero risultati inidonei invocando la responsabilità contrattuale della prima, alla quale la fornitura era stata commissionata, e quella extracontrattuale della seconda, che aveva fabbricato i tappi. In esito a rituali istanze venivano chiamate in giudizio in manleva altre società straniere.
Proposte da tutte le convenute eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice italiano e di incompetenza per territorio del Tribunale adito, la causa è stata assegnata a sentenza sulle eccezioni preliminari che il giudice ha rigettato con il provvedimento impugnato dalla sola San Bernardo Tappi s.r.l. con regolamento di competenza illustrato con memoria.
Resiste con controricorso la Davide Campari Milano s.p.a.
illustrandolo con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso deve essere rigettato per inidoneità del quesito di diritto che lo correda, da ritenersi necessario secondo quanto già enunciato dalla Corte (Cassazione civile, sez. 3^, 26 giugno 2008, n. 17536).
Premesso che con il quesito de quo si richiede alla Corte di dire “se, nel caso in cui sia promosso un giudizio unitario, in forza di domande che sono tra loro connesse per l’oggetto o per il titolo, nei confronti di più persone giuridiche, le quali dovrebbero però essere evocate in giudizio innanzi a giudici diversi, si debba procedere ad incardinare la competenza per territorio del detto unitario giudizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 c.p.c., e, conseguentemente, esclusivamente presso il giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse” l’inammissibilità del medesimo consegue alla duplice considerazione secondo cui l’enunciato si basa su di un presupposto che trova smentita nel provvedimento impugnato e che la risposta che la Corte dovrebbe fornire, confermando il principio esposto od enunciandone uno contrario, sarebbe del tutto irrilevante ai fini della decisione della presenta causa.
Per quanto attiene al primo profilo, il presupposto errato è quello secondo cui le domande connesse proposte nei confronti delle diverse persone giuridiche dovrebbero essere proposte avanti a giudici diversi per competenza territoriale rispetto al giudice adito, in quanto il tribunale ha invece affermato esattamente l’opposto e cioè la propria competenza per territorio sia in relazione alla domanda per responsabilità contrattuale, dovendosi individuare nello stabilimento di ***** il luogo di adempimento del contratto, sia in ordine a quella extracontrattuale, essendosi verificato nello stesso luogo il danno conseguente all’utilizzo dei tappi difettosi, e tale statuizione non trova alcuna eco nel quesito in questione in cui non vi è traccia di un principio diverso ed idoneo a contrastare quello enunciato dal tribunale.
Per quanto attiene all’inconferenza del quesito rispetto al giudizio si deve osservare che l’invocato art. 33 c.p.c., consente la deroga ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 delle persone fisiche e giuridiche, autorizzando l’instaurazione di giudizi connessi per l’oggetto o per il titolo avanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, ma non viene in rilievo quando, come nella fattispecie la cause connesse vengano unitariamente proposte avanti al giudice che si assume competente per entrambe in base al foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c., la cui sussistenza, sì ribadisce, non viene adeguatamente contrastata nel quesito.
L’inosservanza del dettato dell’art. 366 bis c.p.c., comporta l’inammissibilità del ricorso con le conseguenza di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010