Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.669 del 18/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., con domicilio eletto in Roma, Via Albenga n. 46/B/9, agente in proprio;

– ricorrente –

contro

QUESTORE DI ROMA;

– intimato –

per la correzione di errore materiale dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1521/08 depositata il 24 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 11 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avv. M.L. ricorre in proprio per la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte nell’ordinanza in epigrafe, emessa nel procedimento tra M.A.C., rappresentata e difesa dal ricorrente, e il Questore di Roma, omettendo di disporre la distrazione delle spese in favore del difensora antistatario.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza non essendo stato neppure indicato l’atto difensivo nell’ambito del quale la richiesta di distrazione delle spese sarebbe stata avanzata nè i termini dell’istanza.

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 10 novembre 2009 e il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010

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