LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
D.D., con domicilio eletto in Roma, Via Giulia di Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. DE PAOLA Gabriele che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
nei confronti di:
MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per l’impugnazione del decreto della Corte d’appello di Genova depositato in data 1 dicembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.D. ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d’appello di Genova ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per un processo svoltosi avanti al TAR della Toscana, in esito alla riassunzione del giudizio proposto avanti alla Corte d’appello di Firenze che si era dichiarata incompetente in favore della Corte genovese.
L’Amministrazione resiste con memoria.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, che il Collegio ritiene correttamente qualificato come regolamento di competenza alla luce delle motivazioni e delle conclusioni assunte, con il quale si denuncia il conflitto negativo di competenza venutosi a creare per la dichiarazione declinatoria pronunciata dalle Corti di appello di Firenze e Genova e la reciproca attribuzione della competenza deve essere risolto con la declaratoria di competenza della Corte toscana.
Premesso infatti che il giudizio presupposto si è svolto avanti al Tar della Toscana e che è principio acquisito quello secondo cui “Il tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinar, e perciò non articolati su base distrettuale, deve essere individuata non secondo la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3 (il quale identifica il giudice territorialmente competente per la domanda di equa riparazione nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen.), ma secondo i principi generali, e quindi, essendo convenuta in giudizio un’amministrazione dello Stato, con riferimento all’art. 25 cod. proc. civ., alla stregua del quale la competenza appartiene alla corte d’appello nei cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione (enunciando il principio di cui in massima, la S.C., in un caso nel quale la dedotta durata irragionevole concerneva un procedimento svoltosi dinanzi ad un tribunale amministrativo regionale, ha dichiarato la competenza della corte d’appello nel distretto della quale trovasi detto giudice amministrativo, in quanto, in alternativa al forum commissi delicti, il forum destinatae solutionis corrisponde – trattandosi di somma di denaro non determinata, pagabile in base all’art. 1182 cod. civ., u.c. – al domicilio del debitore, e va individuato avendo riguardo al luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato)” (Sez. 1^, Ordinanza n. 2565 del 10/02/2004), nella fattispecie l’obbligazione è sorta e deve eseguirsi nel distretto della citata Corte d’appello.
Ne consegue che deve essere dichiarata la competenza della Corte d’appello di Firenze che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Firenze cui rimette anche la statuizione sulle spese del regolamento.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010