LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.G. (*****), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato MILETO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.O.N.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, CONI SERVIZI S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso notificato;
– controricorrenti –
per conflitto negativo di giurisdizione avverso le sentenze nn. 2983/08 depositata il 09/04/08 del Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, e la n. 4970/02 depositata il 07/02/02 del Tribunale di Roma;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 13/10/2009 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;
uditi gli avvocati Salvatore MILETO, Monica GRASSI per delega dell’avvocato Arturo MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. P.G., con ricorso al TAR Lazio, notificato il 10 aprile 2001, ha chiesto che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) proprio datore di lavoro fosse dichiarato tenuto ad inquadrarlo come direttore di testata o, in subordine, come capo redattore fin dal 1981, con le inerenti conseguenze retributive e che fosse dichiarata l’illegittimita’ del demansionamento subito per essere stato estromesso dal febbraio 2000 da ogni attivita’ giornalistica, con riconoscimento del conseguente danno biologico e professionale.
2. Il T.A.R., con sentenza del 13 marzo 2008 n. 2983, accogliendo le eccezioni del C.O.N.I, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. Ha osservato che per le pretese relative al periodo successivo al 30 giugno 1998 la controversia era devoluta al giudice ordinario in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 mentre per quelle concernenti il periodo anteriore la giurisdizione del giudice amministrativo presupponeva che la controversia fosse stata proposta entro il 15 settembre 2000, come stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69.
3. Il P. ha successivamente convenuto il C.O.N.I. dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del CONI al pagamento delle differenze retributive tra la qualifica di formale inquadramento (redattore ordinario) e quella di Direttore di testata o, in subordine, di redattore capo, fin dal 1 gennaio 1992, ed al risarcimento del danno da demansionamento, per esser stato privato di qualsiasi compito, dal febbraio 2002, dopo la soppressione delle due riviste da lui curate, con pregiudizio alla professionalita’ ed alla salute.
4. Nella resistenza da parte convenuta, il Tribunale, con sentenza 7 febbraio 2002, ha condannato il CONI a pagare al P. una determinata somma a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, mentre si e’ ritenuto privo di giurisdizione per le vicende relative al rapporto di lavoro intervenute sino al 30 giugno 1998.
5. P.G. con ricorso notificato al CONI ed alla CONI SERVIZI s.p.a, denunzia il conflitto negativo di giurisdizione determinato dalle pronunce sopra richiamate, ed indica in quello ordinario il giudice dotato di giurisdizione anche per il periodo controverso anteriore al 30 giugno 1998. In proposito egli richiama il principio secondo cui quando la lesione lamentata dal lavoratore e’ provocata da un comportamento illecito permanente del datore, quale, nella specie, il mancato inquadramento nella qualifica superiore rivendicata, il fatto dannoso si realizza compiutamente solo con la cessazione della condotta omissiva.
6. Le parti intimate resistono con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. La legittimandone della CONI servizi s.p.a, messa in dubbio nel controricorso, trae fondamento dal D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 8, comma 11 convertito in L. dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, il quale dispone che “Il personale alle dipendenze dell’ente pubblico CONI e’, dall’8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarita’ dei beni facenti capo all’ente pubblico”.
8. Il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione, da parte del Tribunale di Roma, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e art. 69, comma 7, indica in quello ordinario il giudice dotato di giurisdizione anche per il periodo controverso anteriore al 30 giugno 1998, formulando il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., nella specie peraltro non necessario (v, Cass. Sez. Un. 2280/2008;
10466/2008; 26295/2008). In proposito, egli richiama il principio secondo cui quando la lesione lamentata dal lavoratore e’ provocata da un comportamento illecito permanente del datore, quale, nella specie, il mancato inquadramento nella qualifica superiore rivendicata e la mancata corresponsione delle relative differenze di retribuzione, il fatto dannoso si realizza compiutamente solo con la cessazione della condotta omissiva, sicche’ ove questa, iniziata prima del 30 giugno 1998, sia continuata anche dopo, la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario.
9. La Corte ritiene che la giurisdizione spetti al giudice amministrativo.
10. Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Roma e come e’ confermato nelle premesse del ricorso ora in esame, P. G. ha proposto una domanda di accertamento del proprio diritto ad un determinato inquadramento, e di condanna del CONI alle relative differenze sul piano retributivo e contributivo, sul presupposto di aver espletato dal 1981 e fino al febbraio 2000 mansioni proprie di un direttore di testata o quantomeno di un redattore capo.
11. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite e’ ormai da tempo orientata nel senso che il principio secondo cui ai fini dell’applicazione della norma transitoria del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, circa il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati, va dato particolare rilievo al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – cosi’ come posti a base della pretesa avanzata -, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia, comporta che, nel caso in cui il lavoratore, sul presupposto dell’affermazione del proprio diritto ad un determinato inquadramento, riferisca le proprie pretese retributive e contributive ad un periodo in parte anteriore ed in parte successivo alla data del 30 giugno 1998 – indicata dalla disposizione citata -, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede, esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali. ( v. fra le molte, Cass. S. U. 1323/2000; 18054/2002; 1809/2003; 10963/2005;
2883/2006; 9154/2006).
12. Il principio del frazionamento della domanda trova tuttavia un temperamento quando la lesione del diritto del lavoratore abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio, dequalificazione, comportamenti denunciati come “mobbing”), perche’ in tal caso si deve fare riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza, con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario allorche’ tale cessazione sia successiva al 30 giugno 1998. (Cass. S. U., 13537/2006; 7768/2009).
13. Quanto alle controversie relative all’inquadramento dei dipendenti, il principio che attribuisce specifico rilievo ai fatti materiali e alle circostanze posti a base della pretesa avanzata e’ stato declinato dalla giurisprudenza di questa Corte, facendo riferimento talvolta al momento nel quale si e’ realizzato il fatto costitutivo del diritto rivendicato talaltra a quello in cui si e’ verificato l’inadempimento del datore all’obbligo di effettuare l’esatto inquadramento.
14. Cosi’, in una controversia promossa da lavoratori – transitati dalle dipendenze della Cpdel a quelle dell’INPDAP per effetto della soppressione degli enti pubblici di previdenza attuata con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 – per il riconoscimento, in relazione alle mansioni effettivamente svolte presso l’originario datore di lavoro del diritto al superiore inquadramento contrattuale nell’***** qualifica funzionale (in luogo della *****), si e’ ritenuto che ai fini del riparto della giurisdizione rilevi esclusivamente la deduzione in giudizio di una fattispecie attributiva del diritto perfezionatasi nel 1994, identificandosi il “petitum” sostanziale nell’esatto iniziale inquadramento alle dipendenze dell’INPDAP in epoca anteriore al 30 giugno 1998, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Cass. Sez. Un., 5451/2009).
15. Nello stesso ordine di idee,con riguardo ad una controversia promossa da un dipendente di una Camera di Commercio per il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento contrattuale nella ***** qualifica funzionale, in forza della normativa introdotta con il D.L. 23 settembre 1994, n. 547 (convertito in L. n. 644 del 1994) e’ stato considerato rilevante non l’inadempimento della p.a.
all’obbligo imposto dalla legge, ma la deduzione in giudizio di una fattispecie attributiva del diritto perfezionatasi nel 1994 con l’entrata in vigore della nuova normativa, e si e’ quindi affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez. Un. 9154/2006).
16. E’ stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia, promossa da insegnanti di educazione musicale, riguardante la contestazione della legittimita’ degli inquadramenti in ruolo (in ragione del mancato riconoscimento del servizio preruolo prestato negli anni 1982/1982 e 1987/1988) disposti dal Ministero della pubblica istruzione con provvedimenti assunti negli anni 1995 e 1996, non potendosi attribuire rilevanza, ai fini di un diverso riparto della giurisdizione, alla data del diniego della richiesta di modifica delle precedenti determinazioni in autotutela, ne’ ad eventi sopravvenuti (parere del Consiglio di Stato o anche riconoscimento di maggiore anzianita’ ad altri dipendenti nella medesima situazione) estranei ai rapporti di lavoro controversi, sebbene successivi al 30 giugno 1998. (Sez. Un., 2008/ 26786).
17. In relazione all’esperimento di un’azione di risarcimento proposta da alcuni dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della ***** per l’affermata perdita di “chances” conseguente all’assunta omissione dell’adozione di atti di progressione in carriera nei loro confronti, il discrimine temporale e’ stato individuato tenendo conto del momento dell’asserita inadempienza del suddetto istituto, inerente l’obbligo di equiparare il personale dipendente, quanto all’inquadramento, al personale del comparto sanita’, ed e’ stata affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, risalendo siffatta condotta omissiva al 1994. (Cass. Sez. Un., 8363/2007).
18. La giurisdizione del giudice ordinario e’ stata affermata sulla controversia promossa dal portiere di uno stabile di proprieta’ INPDAP, mirante ad ottenere l’inquadramento in base al D.P.R. 1 marzo 1988, n. 285 con decorrenza dalla costituzione del rapporto e, comunque, a far data dall’1 luglio 1998 (Cass Sez. Un., 7401/2007).
19. Si e’ riconosciuto nell’atto provvedimentale o negoziale lesivo il dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata, e si e’ quindi ritenuto, in un caso nel quale il lavoratore contestava i criteri del proprio inquadramento nei ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale, che si dovesse tener conto dell’epoca di emanazione della delibera della Giunta Regionale, risalente al 1984, con la quale era stato disposto l’inquadramento (Cass. Sez. Un., 14858/2006).
20. Infine, e’ stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia avente ad oggetto una domanda di inquadramento del lavoratore per effettivo esercizio di mansioni superiori, nella quale la complessa fattispecie costitutiva, comprendente un atto autoritativo di assegnazione alle mansioni superiori e un trimestre di svolgimento di fatto delle stesse, risaliva ad epoca anteriore alla data del 30 giugno 1998 (Cass. Sez. Un., 8213/2004).
21. Non sembra contraddire tali orientamenti, Cass. Sez. Un. 25837/2007, la quale, chiamata peraltro a decidere di un problema di differenze retributive per esercizio di mansioni superiori e non di superiore inquadramento, ha ritenuto che sulla giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutto il periodo controverso, in parte anteriore, in parte successivo al 30 giugno 1998, si fosse formato il giudicato. Ne’ un indirizzo diverso da quelli sopra riferiti pare esprimere Cass., Sez. Un., 2007/5404, cit. anche dal ricorrente, la quale in una controversia relativa all’attribuzione del ed. livello economico differenziato di professionalita’, mediante procedure selettive, ha escluso che ai fini dell’applicazione della regola transitoria sulla giurisdizione, potesse attribuirsi rilievo al fatto che l’aumento retributivo fosse attribuito con decorrenza da periodi anteriori al 30 giugno 1998 (nel caso di specie, anni 1990 – 1999) rilevando che la controversia non riguardava quei periodi di lavoro, ma un periodo interamente successivo al 30 giugno 1998, siccome soltanto con l’approvazione della graduatoria il credito era maturato e divenuto esigibile per i vincitori, con la conseguenza che i concorrenti pretermessi che affermavano di dovere essere compresi tra i vincitori, avevano azionano in giudizio un credito divenuto esigibile soltanto nel periodo indicato.
22. Neppure puo’ dirsi che la domanda avente come oggetto specifico il diritto ad un superiore inquadramento, negato in epoca anteriore al 30 giugno 1998, sia stata attribuita al giudice ordinario, in una vicenda per alcuni profili analoga a quella ora in esame, da Cass. Sez. Un., 1622/2005, (ancorche’ il principio di diritto espresso nella massima possa indurre qualche dubbio in proposito). Infatti, nella decisione in esame, dopo aver dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle pretese retributive rivendicate dal lavoratore in ragione delle mansioni svolte per il periodo precedente al 30 giugno 1998, sulla base del consolidato indirizzo sopra ricordato, le Sezioni Unite hanno ritenuto devoluta al giudice ordinario non la domanda avente ad oggetto il superiore inquadramento ma la richiesta risarcitoria correlata alle consequenziali ricadute negative sulla professionalita’ e sulle stesse condizioni psicofisiche del dipendente derivanti dal diniego.
23. Infine, contrariamente all’opinione espressa dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., la questione di giurisdizione risolta da Cass. Sez. un. 2009/7768 in favore del giudice ordinario, sulla base del principio della permanenza dell’illecito, non presenta analogie significative rispetto a quella ora in esame. Qui infatti il diritto al migliore inquadramento professionale trova le sue specifiche coordinate temporali nel preciso momento in cui puo’ dirsi che le mansioni piu’ pregiate siano state svolte con la continuita’ necessaria, sicche’ tale momento coincide con il sorgere del diritto e la sua – almeno teorica- azionabilita’. Nel caso esaminato dalla sentenza menzionata, invece, il diritto alla voce retributiva prevista per la posizione dirigenziale era privo della necessaria concretezza, potendo sorgere a seguito di una complessa attivita’ negoziale, di per se’ non suscettibile di esaurirsi in uno specifico punto del tempo, sicche’ il comportamento dell’amministrazione poteva assumere valenza di condotta omissiva (produttrice peraltro di danno ma inidonea a far sorgere un credito retributivo) solo con il suo perpetuarsi.
24. Per la parte concernente il periodo di lavoro sino al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta dunque al giudice amministrativo. Ne’ – diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R.- Lazio nella sentenza indicata al n. 2 – vale opporre, in contrario, la circostanza che nella specie sia stato superato il termine del 15 settembre 2000, previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che detto termine non costituisce limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma solo termine di decadenza per la proponibilita’ della domanda giudiziale (v. fra le molte, Cass. Sez. Un, 13290/ 2005; 7581/2006;
10371/2007; 26086/2007 cit; 26018/2008; 26786/2008).
25. In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e deve essere cassata la sentenza del TAR – Lazio, 13 marzo 2008 n. 2983, con rimessione delle parti dinanzi a detto giudice.
26. La peculiarita’ della vicenda, nella quale il TAR ha erroneamente declinato la propria giurisdizione, induce a compensare le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza del TAR – Lazio 13 marzo 2008 n. 2983; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti innanzi a detto giudice; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010