Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.673 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Giovanni – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIBBY 7, presso lo studio dell’avvocato AVAGLIANO ALESSANDRO, rappresentati e difesi dagli avvocati ABBRUZZESE AUGUSTO, FABIO LANDOLFI, per procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CORTE DEI CONTI;

– intimata –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 7113/2005 del Tribunale amministrativo regionale di Napoli depositata il 26/05/2005 e la n. 3/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI depositata il 02/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 13/10/2009 dal Consigliere Dott. CURCURUTO Filippo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’A.G.A.

RITENUTO IN FATTO

1. B.A. e C.F., con ricorso al T.A.R. Campania, depositato il 27 febbraio 2003, hanno premesso che quali ex sottufficiali della Marina militare erano transitati nei ruoli del personale della carriera esecutiva della Corte dei Conti, rispettivamente nel 1979 e nel 1982; che con varie istanze, nel corso degli anni, avevano chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere scatti anticipati di anzianita’ per ogni anno di servizio militare prestato (c.d. abbreviazioni) a norma del R.D.L. 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 20; che con provvedimenti del 14 luglio 2003 e del 15 settembre 2003 l’Amministrazione, accogliendo, in sostanza, tali richieste, aveva attribuito loro una maggiorazione stipendiale del 2,50 per cento; che, pero’, successivamente, con decreti adottati in data 25 novembre 2004, l’attribuzione era stata revocata essendo insorti contrasti giurisprudenziali sulla questione.

2. In base a tali premesse il B. e il C. hanno impugnato la nota 5085/2002 del Segretariato Generale della Corte dei Conti, di rigetto delle loro istanze volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla anticipata progressione stipendiale o comunque al computo delle abbreviazioni ai fini della progressione automatica della retribuzione individuale di anzianita’ o, almeno, ai fini della determinazione dell’importo non rivalutabile della stessa, a norma del D.P.R. n. 494 del 1987, art. 13, comma 3.

3. Il giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando in particolare il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, ed osservando che in base ad esso le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000, termine nel caso di specie superato.

4. Il Tribunale di Napoli, dinanzi al quale B.A. e C.F. hanno proposto domanda di riconoscimento dei sopra indicati benefici, si e’ dichiarato a sua volta privo di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo.

5. Il Tribunale ha notato che oggetto della domanda proposta dei ricorrenti era l’applicazione di benefici retributivi correlati al loro passaggio nei ruoli dell’amministrazione civile dello Stato, avvenuto, per entrambi, in epoca anteriore al 30 giugno 1998. Quindi la situazione di fatto sulla quale essi fondavano la loro pretesa era connessa a detto passaggio, il quale segnava il momento di insorgenza della situazione giuridica controversa tale da legittimarli ad agire in giudizio.

6. Il Tribunale ha osservato poi che, in ogni caso, i ricorrenti avevano chiesto l’applicazione dei benefici relativi agli scatti con effetto dal 1987 ed avevano allegato istanze amministrative, risalenti al 1990 per il C. e al 1993 per il B., nelle quali avevano richiesto i benefici in questione.

Quindi, alla luce dell’orientamento secondo cui ai fini del discrimine temporale fissato dalla norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, occorre tenere conto del dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo, non rilevando in senso contrario che l’Amministrazione avesse revocato nel 2004 i benefici precedentemente accordati.

7. B.A. e C.F. con il ricorso in esame, denunziano a norma dell’art. 362 c.p.c., comma 2, il conflitto di giurisdizione cosi’ determinatosi.

8. La Corte dei Conti non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

9. La giurisprudenza di questa Corte e’ ferma nel ritenere che il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 come novellato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 69 (oggi, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico, fissa il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, senza che rilevi l’eventuale avvenuto superamento, nella proposizione della domanda, della data del 15 settembre 2000, indicata dalla stessa disposizione (oggi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, che adotta, al riguardo, una diversa formulazione dovuta non gia’ ad una diversa “ratio” della disciplina sopravvenuta, ma alla circostanza dell’essere stata superata, al momento della emanazione dello stesso decreto, la predetta data) non gia’ quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma solo quale termine di decadenza per la proponibilita’ della domanda giudiziale (v. fra le molte, Cass. Sez. Un, 13290/2005; 7581/2006;

10371/2007; 26086/2007; 26018/2008; 26786/2008).

10. Tale principio ha consentito di mantenere presso il giudice amministrativo controversie sulla legittimita’ di inquadramenti operati anteriormente al 30 giugno 1998, valutando come irrilevante il diniego di modifica degli stessi intervenuto successivamente (Cass. 2008/26786 cit.); di valorizzare i periodi di maturazione delle spettanze retributive o di crediti di altra natura, considerando priva di rilievo la data del compimento dei relativi atti di gestione (Cass. Sez. un. 2008/26018; 2007/10371 entrambe cit.) o di considerare decisivo il momento in cui sorge per l’amministrazione l’obbligo di fornire al dipendente una determinata prestazione ( Cass. Sez. Un, 13290/2005, anch’essa cit.).

11. Gli attuali ricorrenti, ex sottufficiali della Marina Militare, sono transitati nei ruoli della carriera esecutiva della Corte dei Conti in base alla riserva di posti prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 352 a favore dei sottufficiali e graduati delle Forze Armate e dei Corpi di polizia.

12. Il R.D.L. 23 ottobre 1919, n. 1971 contenente norme sullo stato giuridico ed economico del personale delle amministrazioni centrali dello stato dispone nell’art. 20 che: “Per gli impiegati della carriera d’ordine ed agenti subalterni provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere predette, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato”.

13. Il D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494 (recante ” Norme risultanti dagli accordi contrattuali definiti con le organizzazioni sindacali per il triennio 1985 – 87 relativi al personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, del servizio sanitario nazionale e della scuola”) integrando, come disposto nel precedente D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 1 (recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale per il triennio 1985 – 87 relativa al comparto del personale dipendente dei Ministeri) ha, con l’art. 13, inserito in tale D.P.R. l’art. 47 (relativo, secondo la rubrica, alla “retribuzione individuale di anzianita’”).

Tale articolo, per quanto ora interessa, dispone nei primi due periodi del comma 1 che “1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita’. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale, di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 3 ed ai valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti”.

Nel comma 2, primo periodo, l’art. in esame prevede che: “In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovra’ provvedere in materia di salario di anzianita’, ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita’ di cui al comma primo, verra’ incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del presidente della repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e sulla base dei valori tabellari di cui al suddetto decreto”.

Nel comma 3 e’ poi stabilito che “Ai fini dell’attribuzione del predetto importo, restano salve le abbreviazioni temporali previste da disposizioni di legge”.

14. La regola contenuta nel cit. R.D.L. 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 20 nella parte che interessa puo’ esser riformulata, articolandola nei due elementi della fattispecie e dell’effetto giuridico, nel senso che se un impiegato della carriera d’ordine proviene da uno dei corpi militari o organizzati militarmente ivi previsti e se e’ stato nominato in base ai diritti a lui concessi dalle leggi vigenti, allora egli ha diritto alla riduzione di un anno di tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere di provenienza quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato. La norma in esame, quindi, non ponendo nella fattispecie costitutiva del diritto alcuna ulteriore condizione, configura l’abbreviazione dei periodi necessari per gli aumenti stipendiali come effetto diretto ed immediato del passaggio alla nuova carriera, il quale pertanto e’ il dato storico al quale e’ correlata la controversia.

15. E’ opportuno osservare che la normativa recata dal cit. D.P.R. n. 494 del 1987 con riferimento alla misura della retribuzione individuale di anzianita’ si limita a confermare le abbreviazioni temporali previste dalla legge. Anche con riferimento alla domanda subordinata proposta dagli attuali ricorrenti (diritto alla determinazione dell’importo non rivalutabile della retribuzione individuale di anzianita’ D.P.R. n. 494 del 1987, ex art. 13, comma 3) il fatto alla base della controversia resta il passaggio fra le due amministrazioni, al quale si correla il diritto alle abbreviazioni, sancito dal R.D.L. n. 1971 del 1919 e ribadito dal D.P.R. cit..

16. Poiche’ tale passaggio si colloca per entrambe i ricorrenti in data anteriore al 30 giugno 1998, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Non e’ superfluo peraltro rilevare che se anche si volesse dare rilievo autonomo, ai fini della giurisdizione alla norma recata dal D.P.R. cit. la collocazione temporale di quest’ultimo non comporterebbe una soluzione diversa.

17. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e, conseguentemente, deve essere cassata la sentenza del TAR Campania, dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

18. La peculiarita’ della vicenda, nella quale il TAR ha erroneamente declinato la propria giurisdizione, induce a compensare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Cassa la sentenza del TAR Campania in data 26 maggio 2005; dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; rimette le parti dinanzi a detto giudice; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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