LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso la propria Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv. LANZETTA Elisabetta e Lucia Policastro;
– ricorrente –
contro
S.F.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 851, depositata il 22/12/2007 dalla Corte di appello di Perugia.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/1/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione: “rilevato che assumendo di aver lavorato alle dipendenze dell’INPS come dirigente, S.F. ne ha chiesto la condanna al ricalcolo della pensione integrativa mediante cumulo della retribuzione di posizione con l’indennità di funzione di quota A;
che il giudice del lavoro del Tribunale di Perugia ha però declinato la giurisdizione, compensando integralmente le spese di lite fra le parti; che con sentenza pubblicata il 22/12/2007, la Corte di appello di Perugia ha riformato l’anzidetta pronuncia, rimettendo le parti davanti al giudice di primo grado;
che l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il difetto di giurisdizione dell’AGO e, con il secondo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 41, 43, 46 e 50 del CCNL, in quanto l’indennità di funzione doveva ritenersi assorbita nella retribuzione di posizione;
che a chiusura del primo motivo l’INPS ha posto alla Corte il seguente quesito di diritto e, cioè, se in considerazione dell’oggetto della domanda e dei fatti costitutivi del diritto sussista nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo;
che così riassunte le doglianze del ricorrente, giova rammentare che rappresentando la congiunzione fra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, il quesito di diritto non può esaurirsi nella mera formulazione di una domanda o di una regola astratta, ma deve presentare uno specifico collegamento con la fattispecie concreta, nel senso che deve raccordare la prima alla seconda ed alla decisione impugnata, di cui deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche premesse di fatto, essendo evidente che una medesima affermazione può essere esatta in relazione a determinati presupposti ed errata rispetto ad altri (C. Cass. 2008/3519, 2008/11535 e 2008/22653);
che alla luce di tale principio, il primo motivo del ricorso appare inammissibile in quanto corredato da un quesito assolutamente generico perchè privo di adeguati riferimenti alla fattispecie concreta, agli argomenti addotti dai giudici a quo ed alle ragioni per cui gli stessi non potrebbero essere condivisi;
che anche il secondo motivo appare inammissibile perchè non pertinente alla decisione impugnata che, al pari di quella di primo grado, si è limitata a statuire sulla giurisdizione senza minimamente affrontare il merito della domanda proposta dallo S.;
che sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”; che trattandosi di osservazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza necessità di provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dello S..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010