LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
AXA ASSIC SPA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell’avvocato TROVATO MARIA CONCETTA, rappresentato, e difeso dall’avvocato VINCI PAOLO giusta procura speciale n. 35370 di repertorio notaio SPALLINA di Milano del 17/4/2007 e dall’avvocato LUIGI OTTAVI giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AZD TRASP MILANESI ATM SPA *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZUCCHETTI ALBERTO giusta delega in calce al ricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1169/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO sezione terza civile, emessa il 17/02/2004 depositata il 30/04/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;
udito l’Avvocato PAOLO VINCI;
udito l’avvocato BARTOLO SPALLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. Nell’ottobre del 1999 la s.p.a. AXA Assicurazioni conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l’Azienda Trasporti Municipali di Milano (A.T.M.), per sentirla condannare al pagamento della somma di L. cinquanta milioni, assumendo di averla corrisposta al suo assicurato B.L. a titolo di indennita’ assicurativa per il furto della sua auto, avvenuto mentre essa trovavasi parcheggiata nell’area di sosta “*****”, gestita dalla convenuta.
Quest’ultima si costituiva e contestava la fondatezza della domanda.
All’esito dell’istruzione mediante prove orali, il Tribunale, con sentenza del novembre 2001 rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite.
La AXA appellava la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Milano, che, nella resistenza dell’A.T.M., rigettava l’appello con compensazione delle spese del grado, escludendo l’esistenza dell’obbligo di custodia.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi la AXA. Ha resistito con controricorso la A.T.M. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione delle norme di diritto ex art. 1766 – 1782 c.c. (Del deposito in generale) e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 1571 – 1606 c.c. (Della locazione – Disposizioni generali)”.
Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione della norma di diritto D.Lgs. 30 aprile 1991, n. 285, ex art. 7, comma 1, lett. f), (Nuovo Codice della Strada)”.
Con il terzo motivo si denuncia “Erronea interpretazione e/o valutazione dei documenti probatori e violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2 (Condizioni generali di contratto) e dell’art. 1362 c.c., comma 2 (Intenzione dei contraenti)”.
Tutti e tre i motivi involgono la questione della qualificazione da dare al contratto che l’utente stipuli allorquando acceda per la sosta ad un’area di parcheggio che abbia ricevuto tale destinazione dal comune e sia stata data in concessione con la previsione della subordinazione di una somma per la sosta mediante dispositivi di controllo della durata anche meccanizzati, ma con esclusione dell’assunzione della custodia del veicolo nella deliberazione della destinazione e concessione dell’area.
La deliberazione comunale e’ assunta – come nel caso di specie – nella supposizione che si tratti di ipotesi riconducibile al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, lett. f, (Codice della strada), che faculta appunto i comuni a “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e’ subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformita’ alle direttive del ministero dei lavori pubblici, di concerto con la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per le aree urbane;”.
Nella controversia cui si riferisce il ricorso viene in rilievo una vicenda che riguarda un parcheggio gestito dall’Azienda Trasporti Milanesi (ATM s.p.a.).
2. Sulla questione di qualificazione del contratto concluso dall’utente in simili casi e sull’incidenza che su di essa puo’ avere l’essere stato istituito il parcheggio dal comune nella supposizione di esercitare il potere di cui alla suddetta norma del C.d.S., questa Sezione, in due distinte controversie che vedevano sempre come parte proprio l’ATM, risulta avere assunto – a brevissima distanza di tempo – due decisioni di segno diametralmente opposto, la prima delle quali ha escluso l’assunzione da parte del gestore dell’obbligo di custodia, la seconda lo ha ammesso.
In particolare:
a) Cass. 27 gennaio 2009 n. 1957 si e’ cosi’ espressa: “In caso di parcheggio di un automezzo in un’area recintata a cio’ predisposta e gestita da una societa’, va esclusa l’applicabilita’ della norma di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 7, comma 1, lett. f), che si riferisce alla destinazione di zone cittadine a parcheggio con dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento, vertendosi, invece, in tema di contratto atipico di parcheggio per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito. Peraltro, per la sussistenza dell’obbligo di custodia, non e’ necessario l’affidamento del veicolo ad una persona fisica, poiche’ la consegna puo’ realizzarsi attraverso l’immissione dello stesso nella predetta area, previo perfezionamento del contratto mediante l’introduzione di monete nell’apposito meccanismo, ben potendo l’obbligo di custodia prescindere dalla presenza di persone addette specificamente a ricevere quella consegna e ad effettuare la connessa sorveglianza, bastando in proposito diverse ed equipollenti modalita’, quali l’adozione di sistemi automatizzati per la procedura di ingresso e di uscita dei veicoli dal parcheggio mediante schede magnetizzate. Ne consegue la responsabilita’ del gestore nel caso di furto del veicolo, senza che essa possa essere esclusa dall’avviso affisso prima dell’ingresso nell’area del parcheggio, con cui il gestore rappresenti di non rispondere del furto totale o parziale delle auto, poiche’ essa rappresenta una clausola di esclusione della responsabilita’ di carattere vessatorio e, pertanto, inefficace se non approvata specificamente per iscritto, dovendosi qualificare la medesima come condizione generale di contratto, nel mentre il predetto avviso, puo’, piuttosto, ritenersi assimilabile ad un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.”;
b) Cass. 13 marzo 2009 n. 6169, viceversa, si e’ cosi’ espressa:
“L’istituzione da parte dei comuni, previa deliberazione della giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1, lett. f), (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo di custodia dei veicoli in esse parcheggiati, per espressa previsione di legge, ne’ tale obbligo puo’ sorgere dalle modalita’ concrete di organizzazione della sosta (quali ad esempio l’adozione di recinzioni, di speciali modalita’ di accesso ed uscita, o dispositivi di controllo); pertanto, la sosta di un veicolo in tali aree da luogo ad un contratto di deposito atipico, dal quale non sorge la responsabilita’ del depositario in caso di furto del mezzo. Trovando l’assenza di un obbligo di custodia la sua fonte direttamente nella legge e non in una clausola contrattuale limitatrice di responsabilita’, il regolamento con espressa avvertenza che il gestore dell’area di parcheggio non risponde del furto del veicolo e di quanto in esso contenuto, non necessita di approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c.”.
3. Le due decisioni sono in contrasto inconsapevole fra loro, sia nei percorsi argomentativi seguiti e particolarmente nell’individuazione della funzione che nel rapporto fra gestore ed utente deve assegnarsi alla previsione del codice della strada ed all’esercizio del potere amministrativo da parte del comune, sia nella soluzione cui pervengono, l’una ritenendo che il contratto implichi in questo caso la custodia, l’altra negandolo.
In presenza del contrasto ed anche in considerazione del fatto che la controversia sembra presentare un certo carattere di serialita’ in ambito milanese, ma potrebbe averlo anche in altre realta’ locali (data la notevole diffusione delle aree ricondotte alla previsione del C.d.S.), il Collegio ritiene opportuno rimettere al Primo Presidente il fascicolo per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, al fine della composizione del contrasto, con la considerazione dell’incidenza della previsione normativa del Codice della Strada e della sua attuazione sul piano amministrativo sul rapporto di utenza, sia sotto un profilo astratto che tenga conto del rapporto con la disciplina dell’autonomia privata nel Codice civile in genere e in particolare nel Codice di consumo (nonche’ nelle disposizioni di tutela del consumatore che nel codice civile ne costituirono l’antecedente, e cio’, anche indipendentemente dalla applicabilita’ al caso di cui al ricorso), sia sotto il profilo della rilevanza delle concrete modalita’ di stipula del contratto.
P.Q.M.
LA CORTE Rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010