Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.689 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., considerato domiciliato “ex lege” in Roma presso Cancelleria Corte di Cassazione, rappresento e difeso dall’avvocato ZAMPONE Augusto, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso lo STUDIO ASSOCIATO CIRILLI PLACIDO, rappresentata e difesa dall’avvocato PETRELLA FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1148/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, Sezione Quarta Civile, emessa il 20/04/2005, depositata il 08/06/2005; R.G.N. 3657/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/11/2009 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 gennaio 2001 A.A. propose opposizione al precetto di rilascio di un fondo rustico sito in ***** nonche’ di pagamento delle somme dovute per il ritardo nella restituzione dell’immobile, intimatogli da B. T., in forza di verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti innanzi alla sezione agraria del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sostenne che il titolo esecutivo azionato nei suoi confronti era affetto da nullita’, trattandosi di patto agrario in deroga ai principi della L. n. 203 del 1982, stipulato senza la necessaria assistenza delle rappresentanze sindacali.

La controparte, costituitasi in giudizio, contesto’ le avverse richieste.

Con sentenza del 1 giugno 2004 il Tribunale adito rigetto’ la domanda attrice.

Proposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello di Napoli, in data 8 giugno 2005, lo respinse.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione A.A., formulando un unico motivo.

Ha resistito con controricorso B.T., che ha altresi’ depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Nell’unico motivo di ricorso l’impugnante denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 45 e 58, art. 1362 c.c. e segg., nonche’ insufficienza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale ritenuto validi i patti in deroga, ancorche’ stipulati senza assistenza delle organizzazioni sindacali. Rileva che nella fattispecie le parti, sotto forma di transazione, conclusero una articolata convenzione che dopo undici clausole, volte a disciplinare il rapporto di affitto, prevedeva l’abbandono del giudizio in corso. Evidenzia, in proposito, che il disposto della L. n. 203 del 1982, art. 45 stabilisce la validita’ delle sole transazioni stipulate davanti al giudice, non gia’ dei patti in deroga.

1.2 Le critiche sono destituite di ogni fondamento.

La L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23, u.c. nel dettato risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 203 del 1982, art. 45 prevede la validita’ degli accordi, transattivi e non, stipulati tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche’ delle transazioni stipulate davanti al giudice competente.

A fronte di tale dato normativo, il ricorrente cerca di veicolare la tesi, per vero ardita, che allorche’, transigendo, le parti costituiscano un nuovo rapporto, con patti in deroga, debbano sempre, sia che la conciliazione avvenga davanti al giudice, sia che intervenga fuori delle aule giudiziarie, essere assistite dalle organizzazioni professionali.

L’assunto e’ sbagliato, essendo smentito dalla lettera della norma innanzi richiamata, nonche’ da rilievi di carattere teleologico e sistematico.

Sotto il primo profilo, e’ sufficiente rilevare che la norma distingue tra accordi stipulati tra le parti e transazioni stipulate davanti al giudice competente, proprio al fine di sancire la validita’ dei patti in deroga contenuti negli uni. e nelle altre, limitando tuttavia solo ai primi la condizione della necessaria assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Sul piano sistematico vale richiamare il disposto dell’art. 1965 c.c., a tenor del quale la transazione e’ il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia’ incominciata o prevengono una lite che puo’ sorgere tra loro, con la precisazione che con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Infine, sotto il profilo teleologico, e’ addirittura ovvio che la presenza del giudice e’ garanzia di correttezza degli accordi raggiunti dalle parti e della loro traduzione in formule giuridiche conformi alla effettiva volonta’ dei paciscenti altrimenti assicurata dalla presenza delle organizzazioni sindacali.

In tale contesto il ricorso deve essere rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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