Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.691 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISERNIA 2 SCARL *****, in persona del rappresentante S.G. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S BERNADETTE 15, presso lo studio dell’avvocato FORTE LUCILLA, rappresentato e difeso dall’avvocato DE VIVO UGO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PATO SRL *****, in persona del legale rappresentante Sig.

R.G. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GHIRELLI ALBERTO come da delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, emessa il 14/12/2004; depositata il 11/01/2005; R.G.N.181/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 25/11/2009 dal Consigliere Dott. AMATUCCI Alfonso;

udito l’Avvocato MARIA TERESA BARBANTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il 12.10.1998 Isernia 2 s.c.a.r.l., appaltatrice di lavori commessi dalla pubblica amministrazione che essa aveva a sua volta subappaltato a Pato s.r.l. con contratto del *****, convenne in giudizio la subappaltatrice affermandone l’inadempimento per non avere iniziato i lavori nel termine stabilito, affermando di aver dovuto rivolgersi ad altra impresa (La Falce s.p.a.) con costi maggiori e domandandone la condanna al risarcimento del danno.

Il tribunale di Isernia, dichiarato risolto il contratto, condanno’ la convenuta al pagamento della somma di Euro 32.170,00, costituenti l’equivalente rivalutato dei maggiori oneri economici sostenuti dall’attrice per complessivi Euro 25.235,90.

La sentenza e’ stata totalmente riformata alla corte d’appello di Campobasso che, in accoglimento del gravame della soccombente, ha respinto la domanda di Isernia 2 s.c.a.r.l. sul rilievo che essa non aveva fornito la prova di aver acquisito altri preventivi presso altre ditte del settore nel non breve periodo (di circa due mesi) intercorrente tra la risoluzione del contratto intercorso tra le parti e la conclusione del nuovo contratto con La Falce s.p.a. a prezzi doppi rispetto a quelli previsti nel contratto intercorso con Pato s.r.l., comunque superiori a quelli di mercato, e con scelte tecniche piu’ costose, come riconosciuto allo stesso c.t.u.. Ha concluso che, in sostanza, si trattava di danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, sicche’ il risarcimento non era dovuto ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Isernia 2 s.c.a.r.l., affidandosi a due motivi, cui Fato s.r.l. resiste con controricorso illustrato anche da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo e’ dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 2, dell’art. 2697 c.c., comma 2, dell’art. 1453 c.c., comma 1, e dell’art. 1218 c.c., nonche’ insufficiente motivazione, per non avere la corte d’appello indagato se la decisione del creditore di rivolgersi ad altra impresa con la celerita’ imposta dall’esigenza di evitare penali nei confronti del committente avesse integrato gli estremi della colpa nel senso indicato dalla legge.

2.- Col secondo motivo e’ denunciato vizio di motivazione sul punto decisivo costituito dal comportamento dell’attrice e dalle risultane della c.t.u..

3.- I motivi possono essere congiuntamente esaminati per la connessione che li connota.

Benche’ non si apprezzino errori di diritto, essendo astrattamente possibile che il creditore, a seguito dell’inadempimento del debitore della prestazione, possa anche evitare qualsiasi danno “usando l’ordinaria diligenza”, l’evidente carenza che radicalmente inficia la motivazione della sentenza sta nell’avere, implicitamente ma necessariamente, e tuttavia del tutto apoditticamente ritenuto che:

a) il creditore Isernia 2 s.c.a.r.l. versasse nelle condizioni di poter tranquillamente compiere indagini di mercato in un contesto nel quale i lavori sarebbero dovuti iniziare sin dal 25.5.1998 (come riconosciuto dalla stessa controcorrente) e non lo erano stati a causa del riaffermato inadempimento di Pato s.r.l.;

b) dato per scontato che qualunque impresa potesse offrire le garanzie di capacita’ esecutiva dell’inadempiente Pato s.r.l.;

c) ipotizzato che la diversa impresa potesse anche praticare i medesimi prezzi originariamente pattuiti (giacche’ non avrebbe potuto, altrimenti, ritenere che l’intero danno sarebbe stato evitabile);

Ha, inoltre, omesso di considerare:

d) che gia’ il 4.8.1998 Isernia 2 s.c.a.r.l. aveva presentato al comune di Isernia richiesta di autorizzazione al subappalto;

e) che tale autorizzazione era appunto necessaria;

f) che il periodo feriale presenta difficolta’ maggiori di un periodo ordinario in ordine al reperimento sul mercato di imprese affidabili ed immediatamente disponibili ai lavori della portata di quelli in considerazione.

Insomma, l’apprezzamento del fatto e’ stato effettuato in modo niente affatto approfondito, con conseguente riflesso sulla motivazione, la quale non consiste in piu’ di quanto riportato nella parte espositiva a fronte di conclusioni che, per la loro categoricita’ (totale irrisarcibilita’ del danno), avrebbero imposto ben piu’ pregnanti e puntuali considerazioni.

3.- Il ricorso e’ accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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