LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28651/2005 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato e difeso dagli avvocati CANDELA Antonio, BARBATO GIUSEPPE giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore speciale P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato ARDITI DI CASTELVETERE Michele, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
R.N. *****, AXA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1728/2005 del GIUDICE DI PACE di NOLA, emessa il 15/6/2005, depositata il 23/06/2005, R.G.N. 1896/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/11/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.A. propone un motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza 15-23 giugno 2005 n. 1728 del GdP di Nola, che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni per l’importo di Euro 822,72, da lui proposta contro R.N., a seguito di un incidente stradale.
Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale e chiamato in garanzia la s.p.a. HDI Assicurazioni.
L’attore aveva a sua volta chiamato in garanzia la s.p.a. AXA Assicurazioni.
Il GdP ha rigettato le domande attrici, ritenendo non dimostrata la legittimazione passiva.
Resiste con controricorso HDI Ass.ni s.p.a..
Le altre parti non hanno presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla resistente HDI, sul rilievo che la domanda riconvenzionale avrebbe comportato il superamento del limite di valore stabilito per i giudizi secondo equità, ragion per cui la sentenza del GdP avrebbe dovuto essere impugnata tramite appello.
1.1.- L’eccezione è inammissibile, poichè la resistente non indica quali fossero l’oggetto ed il valore della domanda riconvenzionale, sì da dimostrare che essi comportavano il superamento del limite di valore stabilito dalla legge per la pronuncia secondo equità.
Dall’espositiva in fatto del ricorso e della sentenza impugnata risulta piuttosto che HDI ha sollevato, con la domanda riconvenzionale, solo eccezioni di nullità e di inammissibilità delle domande attrici: eccezioni inidonee ad incidere sul valore della controversia.
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., artt. 214 e 215 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione dei principi informatori della materia, sul rilievo che il GdP ha ritenuto non dimostrata la legittimazione passiva del R., perchè risultante da documenti prodotti in fotocopia, sebbene nessuna delle sue controparti avesse negato la conformità delle fotocopie agli originali.
2.2.- Il ricorso è inammissibile sotto più di un aspetto.
In primo luogo esso non riporta in alcun modo, neppur succintamente, i fatti di causa, limitandosi ad esporre le vicende processuali.
L’esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritta, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, e comporta la necessità che vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere completa cognizione dell’oggetto della controversia (cfr., fra le altre, Cass. civ. 12 giugno 2008 n. 15808;
Cass. civ. S.U. 5 marzo 2008 n. 5919).
Nella specie non è possibile comprendere dal ricorso neppure le modalità con cui si è svolto l’incidente stradale di cui trattasi.
In secondo luogo il ricorso – pur richiamando formalmente, nell’epigrafe del motivo, la violazione di principi informatori della materia – non deduce nè dimostra in alcun modo in base a quali principi la sentenza del GdP sarebbe suscettibile di ricorso per cassazione; nè, in particolare, quali principi informatori sarebbero stati violati e sotto quali profili.
Com’è noto, il ricorso per cassazione contro le sentenze del GdP emesse secondo equità, è ammesso solo per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o per violazione dei principi fondamentali, regolatori della materia, norme e principi che debbono essere specificamente richiamati ed illustrati dal ricorrente (Cass. civ. 18 giugno 2008 n. 16545; Cass. civ. Sez. 3^, 25 novembre 2005 n. 24903).
Quanto alle censure di vizio di motivazione, esse sono ammesse contro le sentenze pronunciate secondo equità nelle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza assoluta della motivazione, cioè quando la motivazione, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente, a causa della concreta impossibilità di comprenderne la “ratio decidendi” (Cass. civ., Sez. 3^, 19 luglio 2002 n. 10568; Cass. civ., Sez. 3^, 31 ottobre 2005 n. 21112); non quando sia contestato l’accertamento in ordine all’esistenza od alla valutazione di fatti (Cass. civ., Sez. 3^, 9 giugno 2003 n. 9192) o l’errore in cui sarebbe incorso il giudice nella valutazione delle prove (cfr., fra le altre, Cass. civ. 1 febbraio 2007 n. 2215; Cass. civ. Sez. 3^, 5 marzo 2003 n. 3282).
In terzo luogo il ricorso nè riproduce il contenuto dei documenti asseritamente non esaminati dal GdP, nè indica come detti documenti siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli atti di causa.
Sicchè risulta non autosufficiente anche sotto questo profilo.
3.- Considerata la soccombenza del resistente, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010