LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, e Agenzia delle Entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono legalmente domiciliati;
contro
S.n.c. Angelo Bonasegale di Angelo Bonasegale e C. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore B.A., rappresentati e difesi dagli Avvocati Colaianni Francesco e Michele Costa, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, come da procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
avverso la sentenza n. 59/8/2004 pronunciata dalla 8^ Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano il 24.11.2004 e depositata il 15.12.2004;
udita la relazione del Consigliere Polichetti Renato;
Viste le conclusioni scritte del P.G. Dott. LECCISI Giampaolo che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in base alla giurisprudenza di questa Corte e l’inammissibilita’ del ricorso incidentale concernente questioni non trattate, perche’ ritenute assorbite dalla sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO quanto segue:
In data 23.06.2001 erano notificati, presso il domicilio del sig. B.A., legale rappresentante della Angelo Bonasegale snc di Angelo Bonasegale & C. in liquidazione due avvisi di mora, con cui si intimava il pagamento relativo ad IVA per l’anno 1992 e gli interessi per l’IVA anno 1993.
Il sig. B.A., sia per la societa’ che in proprio impugnava gli avvisi in parola, adducendone la nullita’ sia perche’ la notifica non era stata eseguita presso la societa’, bensi’ presso il domicilio del socio, sia per violazione dell’obbligo della preventiva escussione della societa’, sia, infine, in quanto la notifica era avvenuta oltre i termini previsti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.
Si costituiva l’Ufficio, che instava per il rigetto del ricorso, il quale era pero’ accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Era quindi proposto appello, con il quale si deduceva l’erroneita’ della sentenza, essendo del tutto valida la notifica al domicilio del B., e la notifica dell’avviso di mora al socio, con conseguente irrilevanza del principio della preventiva escussione, nel caso di specie. Infine, si contestava la fondatezza della presunta decadenza del potere impositivo. Si costituivano in giudizio le controparti, eccependo l’inammissibilita’ dell’appello in quanto proposto con spedizione di unico originale e contestando nel merito la fondatezza del gravame.
La CTR dichiarava inammissibile il gravame in quanto “sarebbe necessario la consegna di tante copie quante sono le parti contro le quali l’impugnazione e’ diretta”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso in Cassazione le Amministrazioni in epigrafe indicate denunciando la violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 164 c.p.c. , in quanto era sufficiente la notifica di una sola copia del ricorso all’unico difensore di entrambe le parti.
I convenuti hanno depositato controricorso con il quale hanno chiesto che venisse rigettato il ricorso delle Amministrazioni ricorrenti in quanto palesemente infondato e, in ogni caso, qualora lo stesso fosse stato ritenuto fondato, che venisse dichiarato infondato l’appello delle Amministrazioni ricorrenti, sulla base di sette motivi esposti nel controricorso.
Il ricorso delle Amministrazioni in epigrafe indicate e’ fondato, in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, deve ritenersi a tutti gli effetti valido la notifica di una sola copia del ricorso ad un procuratore costituito per piu’ parti (Cass. SS. UU. 29290/2008). L’accoglimento della questione processuale rende necessario il rinvio del procedimento ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, che affrontera’ il merito della controversia e provvedera’ anche in ordine alla spese del presente grado del giudizio., essendo inammissibile il ricorso incidentale della controparte che richiede una pronuncia nel merito della controversia come conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso principale dichiara inammissibile il ricorso incidentale cassa la sentenza e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010