LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in carica e Agenzia delle Entrate in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati;
contro
Fallimento s.n.c. Italiana Scavi e Trasporti, in persona del Curatore D.R.A., domiciliata in S. Maria Capua Vetere, Traversa M.
Fiore n. 15, presso lo studio dell’Avv. DI MARTINO Camelo;
avverso la sentenza n. 239/44/2002 della Commissione Tributaria di Napoli depositata il 27 giugno 2002;
udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;
lette le conclusioni scritte del P.G. Dott. LECCISI Giampaolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
FATTO E DIRITTO
Considerato quanto segue:
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il Fallimento della s.n.c. Italiana Scavi e Trasporti impugnava l’accertamento ILOR 1991 con cui l’Ufficio delle Imposte Dirette di Aversa aveva accertato maggiori ricavi per L. 923 milioni, ritenendo tale cifra fantasiosa ed in contrasto con il fallimento dell’impresa.
Ricorso accolto su questa parte dell’avviso, perche’ lo stesso aveva motivato che le fatture emesse per l’importo sopra citato da una parte non erano state contabilizzate e dall’altro si riferivano ad operazioni inesistenti, e non era utilizzabile quanto dedotto in sede di costituzione.
In appello l’Ufficio deduceva che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto acquisire il verbale con ordinanza.
La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello in quanto il suddetto verbale, piu’ volte citato dall’Ufficio sia nella costituzione in primo grado sia nell’atto di appello non risultava allegato agli atti, per cui diventava impossibile ogni riscontro.
Avverso la suddetta sentenza le Amministrazioni in epigrafe indicate hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte eccependo la violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto alla ritenuta impossibilita’ di riscontro era possibile porre rimedio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 acquisendo il suddetto verbale; in ogni caso la Commissione Tributaria Regionale non aveva tenuto conto del fatto che l’Ufficio aveva ritenuto che solo una parte di quelle fatture si riferiva ad operazioni in esistenti.
Il ricorso e’ fondato e, pertanto deve essere accolto.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario l’acquisizione d’ufficio dei documenti necessari per la decisione costituisce una facolta’ discrezionale, attribuita alle commissioni tributarie dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 3 il cui esercizio, peraltro, non puo’ sopperire al mancato assolvimento dell’onere della prova, il quale grava sull’Amministrazione finanziaria, in qualita’ di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l’Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell’obbligazione tributaria. Tuttavia qualora la situazione probatoria sia tale da impedire la pronuncia di una sentenza ragionevolmente motivata senza l’acquisizione d’ufficio di un documento, l’esercizio di tale potere si configura come un dovere, il cui mancato assolvimento deve essere compiutamente motivato, (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l’impugnazione di un avviso di accertamento motivato “per relationem” attraverso un processo verbale di constatazione, astenendosi immotivatamente dal disporre l’esibizione in giudizio di tale documento) (Cass. 18.01.2006 n. 905 Rv. 586722).
Orbene nel caso di specie non vi e’ dubbio alcuno che l’acquisizione del suddetto verbale era condizione indispensabile per pervenire ad una ragionevole decisione della controversia basata su dati oggettivi.
P.Q.M.
LA CORTE Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania anche per le spese del presente giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010