LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia ed delle Finanze, in persona del Ministro in carica e, per quanto possa occorrere, dell’Agenzia delle Entrate, in persona del direttore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Fall. Soc. CO.FI.PI. – Compagnia Finanziaria di Partecipazione s.r.l., in persona del curatore Dott. A.D., rappresentata e difesa dall’avv. VALENZA Dino con studio in Roma via G. Ferrari n. 11;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. 5, n. 69/05/03, depositata il 5/12/2003, non notificata;
udita la relazione del Consigliere Dott. Polichetti Renato;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. Velardi Maurizio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza avendo erroneamente la CTR dichiarata la tardivita’ dell’appello in assenza di rituale notifica della sentenza di primo grado non notificata per il tramite dell’ufficiale giudiziario.
FATTO E DIRITTO
Considerato quanto segue:
In data 20 novembre 1991, la societa’ CO.FI.PI. S.p.A. registrava presso il soppresso Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma la denunzia di INVIM straordinaria, n. *****, relativamente ad un immobile dichiarato per il valore finale di L. 850.000.000.
Successivamente, a seguito della procedura accertativa posta in essere dall’Ufficio, lo stesso provvedeva a notificare il conseguente avviso di accertamento elevando il valore finale dichiarato da L. 850.000.000 a L. 2.394.000.000.
Detto avviso veniva impugnato dalla societa’ dichiarante sia per carenza di motivazione dello stesso, nonche’ per erronea indicazione della consistenza dell’immobile denunciato.
La commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 522/39/01, accoglieva le ragioni di parte.
Su appello dell’Ufficio, anche la Commissione Tributaria Regionale ne dichiarava l’inammissibilita’ per tardivita’.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate denunciando quanto segue:
Violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51 nonche’ per falsa applicazione degli artt. 137 e 327 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).
La societa’, con atto a firma del proprio amministratore unico, sig. O.A., aveva presentato all’Ufficio in data 26 aprile 2002 la sentenza della C.T.P. n. 522/39/01. Tale attivita’ non poteva assolutamente essere equiparata alla formalita’ richiesta dal codice di procedura civile ai fini della regolare notifica della sentenza, cosi’ come prevista e regolamentata ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51 e dell’art. 137 c.p.c..
In effetti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 in ordine alle modalita’ di notificazione delle sentenze pronunciate dalle Commissioni Tributarie, legittima le modalita’ esplicitamente richiamate dall’art. 137 c.p.c. e segg. disponendosi, pertanto, che le predette notificazioni debbano essere effettuate dall’ufficiale giudiziario mediante la consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.
In difetto dei predetti adempimenti, trova applicazione il termine ordinario di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., ovvero il termine di un anno dal deposito della sentenza impugnata.
Infatti, in tema di notificazione degli atti processuali, nel nostro ordinamento esiste un’unica ipotesi in cui la notificazione dell’atto giurisdizionale possa essere eseguita da un organo diverso dall’ufficiale giudiziario ed e’ il caso, regolamentato dalla L. n. 53 del 1994, in cui l’avvocato, munito di procura ad litem puo’ eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale secondo le modalita’ previste dalla L. n. 890 del 1992. Il ricorso e’ fondato.
Nel caso di specie risulta del tutto pacifico che la societa’ ha esclusivamente comunicato e non notificato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale presso gli sportelli dell’Ufficio in data 26 aprile 2002; il che ha comportato l’inosservanza degli adempimenti previsti dalla legge ed ha giustificato l’impugnazione dell’Ufficio in data successiva ai sessanta giorni – previsti ai fini della decorrenza del termine breve solo in caso di ritualita’ della notifica della sentenza nella specie non sussistente – e legittimamente applicato pertanto il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c..
P.Q.M.
LA CORTE Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio anche per le spese del presente giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010