Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.728 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.C., rappresentata e difesa dall’Avv. ORLANDO Antonio con studio in Napoli, C.so Umberto I, n. 106 e con questo elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Liberta’ n. 20, presso lo studio dell’Avv. CAROLEO Francesco;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per quanto occorra, per l’Agenzia delle Entrate, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

avverso la sentenza n. 176/1/04 della C.T.R. di Napoli, depositata il 7.6.2004;

udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

Viste le conclusioni scritte del P.G. Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ritenendolo manifestamente fondato perche’ la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ha ritenuto apoditticamente e senza alcuna motivazione che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata nonostante che il M. aveva eccepito la mancata notificazione dell’atto prima dell’avviso di mora e, dunque, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia di onere della prova, secondo cui la prova dell’invio della cartella dell’avviso di mora doveva essere fornita dall’Ufficio e non dal contribuente.

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

Con avviso di liquidazione notificato il 27/2/86 l’ex Ufficio Atti Pubblici di Napoli richiedeva il pagamento dell’imposta dovuta a seguito di istanza di condono ex L. n. 516 del 1982 prodotta per la definizione agevolata dell’atto reg.to il 28/1/76 al n. 1146 recante scad. 1/10961.

Tale avviso non veniva impugnato pertanto, non avendo i contribuenti assolto al pagamento dello stesso, l’Ufficio provvedeva all’iscrizione dell’articolo a campione e alla conseguente iscrizione a ruolo del carico, con conseguente notifica di avviso di mora.

Avverso quest’ultimo proponeva ricorso la parte eccependo la decadenza dall’azione dell’Ufficio, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 essendo stato notificato l’avviso di mora nel 200, a seguito di un avviso di liquidazione notificato nel 1986.

Contro deduceva l’Ufficio rappresentando che, trattandosi di imposta di registro, il termine di decadenza era quello fissato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 che prevede un termine decennale a partire dal momento in cui l’imposta diviene certa ed esigibile, e quindi con la notifica dell’avviso di liquidazione. A tale termine si aggiungevano inoltre i due anni di sospensione dei termini introdotti dalla L. n. 413 del 1991, art. 57 pertanto la notifica dell’avviso di mora era tempestiva.

La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso di parte e annullava l’impugnato avviso di liquidazione (sent. CTP n. 159/19/01).

Avverso la sentenza di primo grado proponeva impugnativa l’Ufficio ribadendo la tempestivita’ dell’avviso di mora D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 78.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in accoglimento dell’appello d’ufficio, annullava la sentenza della CTP e riteneva legittima la notifica dell’avviso di mora (Sent. CTR n. 176/01/04).

Avverso il giudicato di secondo grado ha proposto ricorso chiedendone la Cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio.

Ad avviso della difesa della ricorrente la Commissione Tributaria Regionale ha richiamato un principio inesistente e cioe’ che e’ la parte che lo eccepisce a dover dimostrare “il fatto negativo” della mancata notifica della cartella di pagamento. La Commissione, ha addebitato la presunzione dell’avvenuta notifica al contribuente, perche’ non ha provato che l’avviso di mora fosse il primo avviso ricevuto. Pone in rilievo la difesa della ricorrente che se l’Ufficio vuole provare che ha gia’ notificato la cartella di pagamento, e’ l’Ufficio che lo deve provare, non potendo certamente il concludente, dare prova di non aver ricevuto la notifica, te che il punto decisivo della controversia, relativo alla prescrizione, e’ stato malamente interpretato in base ai principi esistenti. L’onere della prova spetta a chi afferma il fatto: il concludente ha dichiarato di aver ricevuto come sola e prima notifica l’avviso di mora impugnato, di cio’ ha dato prova. L’Ufficio nulla ha provato in contrario, ne’ lo poteva, per cui l’eccezione di prescrizione e’ fondata. La CTR inoltre ha affermato fatti non eccepiti; non si e’ mai chiesta la non applicabilita’ della sospensione dei termini di sospensione, ugualmente la prescrizione si era maturata, infatti: l’imposta accertata e’ divenuta definitiva l’11.12.85 (passaggio in giudicato della decisione della Commissione Tributaria di 1^ grado di Napoli n. 3917 non appellata) ed alla data della notifica dell’atto impugnato (22.06.2000), tenendo anche conto della sospensione di cui alla L. n. 413 dl 1991, il credito erariale risultava prescritto, per essere trascorso il termine decennale indicato dall’Ufficio. Nel controricorso l’Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto l’infondatezza del ricorso in pratica riproducendo la motivazione della sentenza conto cui ha proposto ricorso innanzi a questa Corte la ricorrente. Il ricorso e’ fondato.

In effetti la Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha ritenuto, senza fornire alcun elemento oggettivo al riguardo, e senza alcuna specifica motivazione che l’avviso di mora era stato regolarmente notificato, nonostante che fosse stato eccepito dall’interessata la mancata notifica della cartella atto presupposto alla stessa. In tal modo facendo erronea applicazione del principio dell’onera della prova, in base al quale tale onere incombeva all’Ufficio e non certamente alla ricorrente.

Cio’ premesse la sentenza deve essere cassata, e decidendo nel merito questa Corte, preso atto della mancata prova della notifica dell’atto presupposto (la cartella esattoriale), rigetta l’appello condannando l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Cassa la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania e decidendo nel merito rigetta l’appello e condanna l’Agenzia delle Entrate alle spese che liquida in Euro 1800,00, di cui 1500,00 per onorari oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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