Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.730 del 19/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8650/2005 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B.

MARTINI 2, presso lo studio dell’avvocato BIANCHETTI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati SALLICANO GIOVANNI, LIBRIZZI GIOVANNI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di SIRACUSA, depositata il 21/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2009 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. F.R. propone ricorso per Cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate (che resistono con controricorso) e avverso la sentenza n. 9, depositata il 21 aprile 2004, con la quale la C.T.R. Sicilia – in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irpef in relazione a pensione privilegiata ordinaria – attribuita al F. a seguito di infermita’ subita mentre prestava servizio nella G.d.F. – riformava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso del contribuente), rilevando che, giusta le sentenze della Corte di costituzionale e della Corte di cassazione, doveva escludersi che le pensioni privilegiate ordinarie fossero assimilabili, sotto il profilo dell’esenzione dall’Irpef, alle pensioni di guerra, ed inoltre che il giudicato formatosi tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa petendi non era invocabile nella specie in quanto relativo ad un diverso arco temporale, dovendo peraltro rilevarsi lo ius superveniens costituito dalle sentenze della corte costituzionale n. 151 del 1981 e n. 387 del 1989.

2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. il ricorrente rileva che la C.T.P. di Siracusa, con sentenza del 23-10-1981 passata in giudicato, aveva non solo riconosciuto il diritto al rimborso dell’Irpef, ma anche disposto l’esonero dal pagamento dell’Irpef sull’importo costituente la pensione privilegiata ordinaria, pertanto avrebbero errato i giudici d’appello nel rigettare l’eccezione di giudicato richiamando impropriamente un presunto ius superveniens e non considerando che, in ipotesi di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato e’ l’unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi.

Evidenzia in ogni caso il ricorrente che il giudicato esterno e’ rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’ e va individuato nella sua portata anche indipendentemente dalla interpretazione data al riguardo dal giudice di merito.

La censura e’ inammissibile per difetto di autosufficienza.

La rilevabilita’ d’ufficio di un fatto (nella specie, del giudicato esterno) non esclude che il suddetto fatto debba essere allegato e provato dalle parti.

Tanto premesso, parte ricorrente fonda il suo ricorso sull’esistenza di un giudicato esterno (precisamente una sentenza del 1981 della commissione di primo grado di Siracusa), ma non allega tale sentenza con l’attestazione del relativo passaggio in giudicato ne’ evidenzia se e quando tale documentazione e’ stata prodotta nel merito ne’ tantomeno riporta in ricorso il contenuto di tale documentazione per consentire a questo giudice di decidere la controversia solo sulla base del ricorso medesimo.

D’altro canto, anche volendo ritenere pacifica la sussistenza di una sentenza passata in giudicato tra le stesse parti (atteso il riferimento ad essa nella decisione in questa sede impugnata) solo la lettura della suddetta sentenza consentirebbe a questo giudice di valutare la fondatezza della censura avanzata in questa sede per violazione dell’art. 2909 c.c., e in ogni caso di fornire una interpretazione di essa che sia (come invocato dallo stesso ricorrente) eventualmente difforme da quella del giudice di merito.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Atteso lo sviluppo processuale della controversia si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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