LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
CECCHI GORI GROUP MEDIA HOLDING SRL, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2 presso lo studio dell’avvocato PAPARELLA Franco, che lo rappresenta e difende procura speciale Notaio Dr. IGOR GENGHINI in ROMA REP. 17841 del 22/7/2008;
– resistente –
avverso la sentenza n. 34/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 19/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. DI IASI Camilla;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato PAPARELLA FRANCO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per Cassazione nei confronti della societa’ Cecchi Gori Group Media Holding s.r.l. e avverso la sentenza n. 34/14/04, depositata il 16/06/04, con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione Invim emesso a seguito di attribuzione di rendita ad immobili per i quali era stata chiesta l’applicazione della L. n. 154 del 1988, la C.T.R. Lazio rigettava l’appello dell’Ufficio sostenendo che, attesa la natura complementare dell’imposta, la stessa doveva essere richiesta nel termine biennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 decorrente dal giorno dell’avvenuta registrazione, con la conseguenza che nella specie il termine doveva ritenersi scaduto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 conv. in L. 13 maggio 1988, nonche’ del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 52 e 76 i ricorrenti sostengono che nella specie l’imposta avrebbe natura principale e non complementare e che pertanto sarebbe applicabile il termine triennale di decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76. La censura e’ infondata.
Secondo la piu’ recente (e ormai consolidata) giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ (alla quale il collegio intende dare continuita’ in assenza di valide ragioni per discostarsene), qualora il contribuente abbia manifestato la volonta’ di avvalersi del criterio di valutazione automatica previsto dal D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12 convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, la maggiore imposta liquidata dall’Ufficio a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ha natura d’imposta complementare, dal momento che la sua determinazione non ha luogo sulla base di elementi desunti dall’atto o comunque indicati dalle parti, ma richiede un’attivita’ ulteriore dell’Amministrazione, avente rilevanza non meramente interna, in quanto produttiva di atti autonomamente impugnabili (v. Cass. n. 7177 del 2007 e, tra le successive conformi, n. 8392 del 2007, n. 9582 del 2007 e n. 11752 del 2009).
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Considerato che l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato e’ successivo alla proposizione del ricorso, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010