LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
GOOD YEAR ITALIANA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGLIATI DEZZA ALESSANDRO, giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 970/2004 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 09/02/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. SOTGIU Simonetta;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO, che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato BERLIRI, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Centrale, confermando con decisione 9 febbraio 2004, la sentenza n. 347/98 emessa dalla Commissione Tributaria di 2^ grado di Latina, ha fra l’altro affermato la non assoggettabilita’ a ritenuta, a’ fini IRPEG 1972 – 1974, degli interessi passivi corrisposti a percettori esteri, come accertati dall’Ufficio II.DD. Di Latina, poiche’ tali interessi, erogati alla Good Year International Fin. Corp. erano relativi al “Mutuo Due”, esente da IRPEG a’ sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 40, comma 3 e D.L. n. 745 del 1970, art. 63 conv. nella L. 18 dicembre 1970, n. 1034. L’Amministrazione Finanziaria chiede la cassazione di tale decisione sulla base di due motivi.
La Societa’ Goodyear Italiana s.p.a. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si enuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 15 e 16 si sostiene che la Societa’ non contesto’ specificamente l’esenzione D.P.R. n. 6012 del 1973, ex art. 40 e L. n. 1034 del 1970, art. 63 da ritenuta sugli interessi corrisposti all’estero, essendosi limitata ad affermare che “tutto quanto doveva e’ stato assoggettato a ritenute”. La contestazione specifica, effettuata soltanto in sede d’appello, era nuova e doveva pertanto essere dichiarata inammissibile.
Col secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c.; del D.L. n. 745 del 1970, art. 63 Conv. nella L. n. 1034 del 1970; del D.P.R. n. 601 del 1972, art. 40, comma 3 perche’ la CTR ha affermato che l’Ufficio non aveva specificamente contestato l’eccezione della Societa’ circa l’esenzione degli interessi dalla ritenuta, mentre l’Ufficio aveva fin dal primo grado dedotto che la Societa’ non aveva fornito prove documentali, deduzione sulla quale la CTR ha finito per non pronunciare, avendo ritenuto che il beneficio poteva essere accordato sulla base di una mera dichiarazione di parte contenuta nel ricorso avverso l’avviso di accertamento, mentre la contribuente avrebbe dovuto produrre il documento (contratto di mutuo) per verificare i presupposti dell’esenzione, la quale richiedeva che il mutuo fosse stato contratto all’estero.
Il primo motivo non e’ fondato.
La contestazione circa la non debenza delle ritenute, ancorche’ non specificamente rivolta agli interessi corrisposti all’estero, era stata tempestivamente effettuata dalla contribuente, che la ha soltanto specificata in sede d’appello, senza che cio’ comportasse la novita’ dell’eccezione, tanto piu’ che gli unici interessi sottoposti a ritenuta di cui si controverteva erano appunto gli interessi pagati all’estero.
Anche il secondo motivo e’ inammissibile, perche’ privo della necessaria autosufficienza.
La sentenza d’appello, che ha confermato quella di primo grado, non fa alcun cenno alla prova documentale relativa al contratto di mutuo all’estero, che sarebbe stata richiesta dall’Ufficio fin dal primo grado di giudizio. Da tale riscontro fattuale deve dedursi che effettivamente la eccezione relativa alla prova documentale e’ stata proposta – come afferma la resistente – soltanto avanti alla Commissione Tributaria Centrale, la quale la ha peraltro implicitamente disattesa, mentre l’Amministrazione ricorrente non ha indicato – trascrivendone il testo – come avesse formulato la suddetta eccezione nei precedenti gradi.
Il ricorso deve essere pertanto complessivamente rigettato. I profili processuali della vicenda comportano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010